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Sabato, 20 Aprile 2024
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Rosa Marina: su due ville il sì del Tar

OSTUNI - Rosa Marina: programmazione Urbanistica nel segno della Giustizia amministrativa. Quasi un terno al lotto, ogni contenzioso edilizio, a seguito della complessità delle problematiche connesse allo sviluppo del villaggio. Il ricorso al pronunciamento del Tar e del Consiglio di Stato è diventato quasi automatico. Ed ogni sentenza è storia a sé. L’ultima decisione risale al 9 settembre scorso.

OSTUNI - Rosa Marina: programmazione Urbanistica nel segno della Giustizia amministrativa. Quasi un terno al lotto, ogni contenzioso edilizio, a seguito della complessità delle problematiche connesse allo sviluppo del villaggio. Il ricorso al pronunciamento del Tar e del Consiglio di Stato è diventato quasi automatico. Ed ogni sentenza è storia a sé.  L’ultima decisione risale al 9 settembre scorso.

Ad emetterla la prima Sezione di Lecce del Tribunale amministrativo per la Puglia, pronunciatasi sul ricorso proposto sin dal lontano 1999 dalla società “Servizi Tecnici Applicati” (Molentino & Cardone), rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Guariglia e Gabriella Spata.

I fatti: alla fine degli anni Novanta la società proprietaria di due lotti edificatori siti nel Comune di Ostuni, nel cuore del villaggio di Rosa Marina, aveva chiesto all’Amministrazione comunale l’approvazione dei progetti relativi alla costruzione di due biville da realizzare sui terreni, rispettivamente, collocati nei lotti “H63” e “H138” del Piano di lottizzazione Rosa Marina.

Con specifici provvedimenti, il Comune di Ostuni negava gli assensi. Da qui il lungo contenzioso, giunto nei giorni scorsi all’epilogo con la decisione emessa dai Giudici del Tar di Lecce, che ha di fatto sancito l’edificabilità dell’area di proprietà della società ricorrente, oggetto della richiesta di permesso di costruire a suo tempo rigettata dal Comune e quindi impugnata.

La motivazione: “I lotti H63 e H138 oggetto di intervento - spiegano i Giudici - ricadono sicuramente tra i lotti considerati edificabili dalla planimetria approvata dalla Soprintendenza ai Monumenti nel 24 novembre 1967. L’edificabilità dell’area non è incisa dalla successiva nota della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Puglia (datata 1971) che destinava a verde pubblico l’area in questione; quest’ultima nota, infatti, si inseriva, in una progettata variante alla lottizzazione di Rosa Marina che non è mai stata recepita nella strumentazione urbanistica”.

E poi ancora: “La legittimazione a richiedere il permesso di costruire non può essere esclusa dalle modificazioni successive contenute nel regolamento temporaneo della lottizzazione. In base ad esso, infatti, come anche dimostrato in giudizio dalla parte ricorrente, senza che sul punto specifico la controparte abbia contestato alcunché, i lotti in questione non fanno parte delle aree asservite”. Questo, in sintesi, il giudizio espresso in sede di collegiali dai magistrati  Antonio Cavallari, (Presidente), Luigi Viola (Consigliere) e Massimo Santini (Referendario, Estensore).

In sostanza, a differenza di quanto affermato nel provvedimento a firma del Dirigente dell’Utc di Ostuni, il lotto per i giudici è edificabile (sulla base della planimetria del 1967, approvata con la delibera consiliare numero 42 del 1971) e non è stato intaccato, sul piano privatistico e dunque della legittimazione a richiedere il permesso di costruire, dal Regolamento temporaneo risalente al 27 agosto 1971.

L’Amministrazione comunale di Ostuni (difesa dall’avvocato Cecilia Zaccaria e costituitasi in giudizio per chiedere il rigetto del gravame) ha viceversa eccepito che con il Regolamento temporaneo della lottizzazione sarebbero intervenute modifiche tali da comportare in ogni caso l’inedificabilità dei lotti in oggetto.

Nel corso degli anni, le vicende relative all’area di Rosa Marina hanno costituito oggetto di una serie di pronunce del Tar e del Consiglio di Stato che hanno dovuto affrontare più volte le complesse controversie originate da una lottizzazione che presenta sicuramente aspetti evidenti di problematicità che non sono stati corretti da idonee modificazioni della strumentazione urbanistica. Il tentativo più importante di correzione degli aspetti maggiormente problematici della lottizzazione, costituito dalla variante urbanistica adottata nel settembre del 2001, è stato, infatti, praticamente “neutralizzato”, dall’annullamento della delibera disposto dal Tar e dalla mancata trasmissione della stessa alla Regione per la definitiva approvazione.

Gli stessi Giudici, nella decisione depositata il 9 settembre scorso, sottolineano come, per giurisprudenza costante, “la mancanza di una strumentazione urbanistica attuativa non impedisce in assoluto l’edificazione di una determinata area, dovendosi in concreto valutare - come affermato dalla difesa di parte ricorrente – la sussistenza o meno di adeguate opere di urbanizzazione onde supportare l’ulteriore intervento nonché gli effetti che il programmato intervento sarebbe idoneo a produrre sulla zona di riferimento”.

Nei provvedimenti di diniego da parte del Comune mancherebbe poi ogni valutazione circa la possibilità che lame e fasce di rispetto stradale siano in concreto lambite dagli interventi edilizi al centro del contenzioso. Quindi la chiosa dei Giudici: “La condizione sostanzialmente apposta al rilascio del permesso di costruire risulta viziata da eccesso di potere. Per tutte queste ragioni il ricorso è fondato e deve essere accolto”.

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