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Venerdì, 19 Aprile 2024
Ambiente

Bonifiche a Capo Bianco, annullata la sentenza del Tar contro Brindisi Lng

BRINDISI – Dopo tre anni il Consiglio di Stato restituisce agli usi legittimi le aree di Capobianco bonificate dalla società Brindisi Lng del gruppo British Gas per realizzarvi un impianto di rigassificazione del gas metano trasportato via mare, riattivando la decisione della Conferenza nazionale permanente dei servizi per i Siti di interesse nazionale e quella del Ministero dell’Ambiente che dava alla stessa efficacia. Nulla a che vedere, però, con il provvedimento di sequestro di natura penalistica che grava e permane sull’intera area, su cui è competente il tribunale davanti al quale è in corso il processo per i casi di corruzione, falso e occupazione abusiva di area demaniale marittima, collegato all’operazione High Confidential del 12 febbraio 2007 con cinque arresti, inclusi manager italiani e britannici e l’ex sindaco Giovanni Antonino.

BRINDISI – Dopo tre anni il Consiglio di Stato restituisce agli usi legittimi le aree di Capobianco bonificate dalla società Brindisi Lng del gruppo British Gas per realizzarvi  un impianto di rigassificazione del gas metano trasportato via mare, riattivando la decisione della Conferenza nazionale permanente dei servizi per i Siti di interesse nazionale e quella del Ministero dell’Ambiente che dava alla stessa efficacia. Nulla a che vedere, però, con il provvedimento di sequestro di natura penalistica che grava e permane sull’intera area, su cui è competente il tribunale davanti al quale è in corso il processo per i casi di corruzione, falso e occupazione abusiva di area demaniale marittima, collegato all’operazione High Confidential del 12 febbraio 2007 con cinque arresti, inclusi manager italiani e britannici e l’ex sindaco Giovanni Antonino.

La restituzione agli usi è un fatto tecnico che sancisce l’idoneità dell’area dal punto di vista delle norme sui siti contaminati. Ma con riferimento ad una vecchia foto dello status quo. In pratica vuol dire che se Brindisi Lng otterrà un giorno il dissequestro del cantiere, e salve le conseguenze delle nuove prescrizioni ricevute dalla Commissione nazionale Via per la modifica del progetto del rigassificatore (che si riveleranno ben più onerose e complesse, tanto da mutare di parecchio progetto e piano industriale), non dovrebbe avere più ragioni ostative per l’avvio dei lavori. Era una sentenza attesa sia dall’azienda che dagli ambientalisti brindisini, naturalmente per ragioni opposte, ed è relativa a un ricorso dell’amministrazione provinciale di Brindisi avverso il verbale della Conferenza di servizi decisoria tenutasi il 20 giugno 2005 presso il Ministero dell’ambiente (tra lo stesso, il Ministero delle attività produttive, il Ministero della salute e la Regione Puglia), conclusasi con quattro deliberazioni approvate a maggioranza con il voto contrario della Regione Puglia, firmate dal direttore generale pro tempore Gianfranco Mascazzini (lo stesso oggi coinvolto nello scandalo degli sversamenti in mare del percolato delle discariche della Campania).

La Provincia (amministrazione Errico) ottenne l’accoglimento del ricorso da parte della sezione di Lecce del Tar Puglia con sentenza del 2007, congelando la restituzione delle aree di mare, dell’area tra il sito del rigassificatore e quella della nuova zona Pol della Marina (confine delle Isole Pedagne), dell’arenile a sud-est del molo canale Enichem, l’assenso al piano di caratterizzazione di Brindisi Lng della lingua di spiaggia di collegamento tra la terraferma e la colmata del rigassificatore, della deliberazione di presa d’atto della nota della Brindisi Lng relativa alla ripetizione delle indagini di caratterizzazione dell’arenile ad est del molo-canale ex Enichem. Quasi un secondo catenaccio dopo il sequestro del 12 febbraio.

Nel proprio ricorso del 2008, la Brindisi Lng aveva impugnato vari motivi della sentenza del Tar di Lecce, ma il Consiglio di Stato si è fermato, ritenendolo fondato,  a quello dell’erronea “reiezione delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate in primo grado”, cioè al rigetto della parte del ricorso della Brindisi Lng che riteneva inammissibile quello della Provincia, tra l’altro anche perché prendeva in considerazioni le quattro delibere della Conferenza dei servizi decisoria, ma non il decreto ministeriale finale che le adottava. E “la declaratoria d’inammissibilità assorbe (rispettivamente ne impedisce l’ingresso) ogni altra questione”, ha stabilito il Consiglio di Stato. La sentenza è della sesta sezione, presidente Giuseppe Severini, ed è stata depositata il 31 gennaio.

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