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Fidejussioni discariche: Tar stoppa Provincia

BRINDISI – Regione Puglia contro Provincia di Brindisi, gestione commissariale, sul punto dell’applicazione delle garanzie che vanno versate dagli operatori che operano nel settore dei rifiuti, le cosiddette fidejussioni. Secondo la Regione Puglia, le recenti pretese della Provincia di Brindisi sono eccessive.

BRINDISI – Regione Puglia contro Provincia di Brindisi, gestione commissariale, sul punto dell’applicazione delle garanzie che vanno versate dagli operatori che operano nel settore dei rifiuti, le cosiddette fidejussioni. Secondo la Regione Puglia, le recenti pretese della Provincia di Brindisi sono eccessive, e da qui la faccenda è sfociata in un vero e proprio contenzioso amministrativo davanti al Tar di Lecce, che si è dichiarato competente e come prima cosa ha accolto la domanda di provvedimento cautelare avanzata dal legale della Regione, ed ha sospeso il provvedimento commissariale contestato, fissando per l’8 maggio prossimo l’udienza di merito.

La cosa interesserà parecchio gli operatori del settore. La deliberazione sospesa dal Tar salentino, prima sezione, è quella adottata dal commissario straordinario Cesare Castelli con poteri del Consiglio Provinciale di Brindisi il 21 novembre 2013, con oggetto "Indirizzi organizzativi e procedimentali per la prestazione di garanzie finanziarie da parte dei titolari di impianti di gestione rifiuti”. Regione Puglia ritiene immotivata e non corrispondente alle norme la richiesta della Provincia di Brindisi ai gestori delle discariche che la prestazione di garanzie finanziarie avvenga in parte mediante prestazione di cauzione e in parte mediante fideiussioni bancarie.

Il Tar, in sede cautelare, ha ritenuto che la posizione assunta dalla Regione Puglia abbia un fumus di fondatezza. Il decreto legislativo 36/2003, che attua una specifica direttiva comunitaria e riguarda la gestione delle discariche dei rifiuti, osservano i giudici amministrativi, prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, possa essere infatti costituita anche in altri modi: da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito; “da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.

Quindi non c’è solo la fidejussione bancaria, ma anche la possibilità di una polizza assicurativa. “Per tali ragioni, non appare legittimo il criterio organizzativo imposto dalla Provincia, avendo quest’ultima imposto agli esercenti impianti di discarica garanzie ulteriori e più gravatorie di quelle previste dal legislatore statale – nonché una commistione di quelle previste – in assenza di previsione che a tanto la abiliti”, conclude la prima sezione del Tar di Lecce.

Pertanto, in presenza di “periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli derivanti da una previsione generale di tal fatta, suscettibile come tale di applicarsi in un numero indefinito di casi”, il Tar ha sospeso l’efficacia dell’atto assunto dal commissario straordinario Castelli, e impugnato dalla Regione Puglia.

 

 

 

 

 

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