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Martedì, 23 Aprile 2024
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Il fotovoltaico vicino al mare di Ostuni? Il Tar dice no

Il fotovoltaico vicino al mare di Ostuni? Il Tar dice no

OSTUNI – Il mega-impianto fotovoltaico in riva al mare non si deve fare. E’ pur vero che la legislazione italiana di recepimento della direttiva comunitaria emanata in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente l’insediamento di un impianto fotovoltaico in zona agricola anche quando ciò è vietato dallo strumento urbanistico vigente nei singoli comuni. “Ciò non significa, però – afferma nella motivazione della sentenza la Prima sezione del Tribunale amministrativo di Lecce (presidente Luigi Viola, giudici Carlo Dibello e Claudia Lattanti) -,  che la ponderazione comparativa degli interessi pubblici in rilievo debba sempre registrare il primato degli interessi energetici rispetto a quello, parimenti meritevole di protezione, della salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente”.

E quindi in questo caso ha ragione la Sovrintendenza ai Beni culturali e architettonici nell’avere bloccato la concessione alla realizzazione di un impianto da fotovoltaico di potenzialità pari a 997,92 kwp in contrada Libertini del Comune di Ostuni. Impianto che si sarebbe dovuto estendere su un’area di quarantamila metri quadrati.

“Il compito di bilanciare questi interessi – scrive ancora il giudice - è affidato alla autorità amministrativa chiamata ad esercitare potestà di amministrazione attiva di primo grado. Ma una valutazione condotta in termini di ragionevolezza e, perciò stesso, immune da censure di difettosa motivazione o di deficit istruttorio, deve tener conto di quegli elementi dai quali emerge con chiarezza la compatibilità di un progetto con l’ambiente circostante, indipendentemente dalla caratterizzazione agricola dell’area di cui si discute. Si tratta, a ben guardare, della applicazione del noto principio dello sviluppo sostenibile, contemplato espressamente dal nuovo codice dell’ambiente di cui al decreto legislativo 152/2006, che deve trovare applicazione anche quando la ponderazione comparativa demandata alla pubblica amministrazione pone a confronti interessi di matrice pubblicistica, quali quello della tutela dell’ambiente e quello della promozione di fonti energetiche cosiddette pulite”.

Il ricorso era stato presentato dalla società “Agricola Campidoro Srl”, assistita dagli avvocati Giuseppe Biondi e Giuseppe Tanzarella, contro il ministero per i Beni e le attività culturali, contro la Soprintendenza per i Beni archeologico paesaggistici e beni culturali di Brindisi Lecce e Taranto, e contro il Comune di Ostuni. Con il ricorso si chiedeva “l’annullamento del decreto prot. 0019856 del 30 novembre 2009 a firma del sovrintendente ad interim della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota del 30 novembre 2009 con la quale il sovrintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce ha trasmesso il decreto al Comune di Ostuni”.

La zona in cui si intendeva realizzare l’impianto è a ridosso del mare di Ostuni. Una zona costiera molto bella. “La località interessata dall’intervento – scrivono i giudici - è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 9 giugno 1970, per il quale è riconosciuto che questa zona ha notevole interesse pubblico per il litorale, che rappresenta esempi di amene spiagge con basse scogliere ed interessanti arenili, caratterizzate dall’esistenza di numerose macchie della tipica flora mediterranea, quadri naturali di notevole bellezza; l’impianto fotovoltaico ricade in una zona E3 agricola costiera prevista nell’ambito dello strumento urbanistico generale vigente (art 15, titolo II delle norme tecniche di attuazione del Prg) in cui recita che tutte le parti del territorio all’interno di tale perimetrazione, che non riportano altre indicazioni, vanno considerate come zone agricole e di riserva, in essa sono permesse solo costruzioni al servizio dell’agricoltura con indice di fabbricabilità di 0,01 mc/mq”.

Inoltre, scrive il giudice, “l’impianto ricade in contrada Libertini presso la masseria Libertini prima della Marina di Ostuni in zona agricola sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della ex legge 1497/39; che l’impianto così come prospettato con relativa cabina di trasformazione non può ritenersi struttura integrata nel contesto paesaggistico dei luoghi in quanto elementi del tutto estranei ed incompatibili all’assetto agricolo della zona dalla quale è godibile la libera visione prospettica verso il mare; nell’autorizzazione paesaggistica l’autorità decidente non ha sufficientemente valutato il reale inserimento delle opere di progetto per la superficie interessata e la durata di impiego, nel contesto paesaggistico in cui insistono, caratterizzato da tipica vegetazione agricola non ancora antropizzata, con la presenza di una vicina masseria e di vegetazione autoctona”.

E quindi il Tar ha rigettato il ricorso perché la tutela dell’Ambiente a volte è più importante di qualsiasi altra cosa.

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