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Sabato, 20 Aprile 2024
Ambiente Cisternino

La Soprintentenza annulla modifica ai trulli, ma il Tar la boccia

CISTERNINO - La Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici non può sovrapporre una propria valutazione discrezionale a quella del Comune, ente delegato dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Lo ha stabilito il Tar di Bari accogliendo il ricorso presentato da una signora di Cisternino, proprietaria di un complesso di trulli, che aveva ottenuto dal Comune la licenza a realizzare lavori di consolidamento statico (all’interno) e di ampliamento.

CISTERNINO - La Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici non può sovrapporre una propria valutazione discrezionale a quella del Comune, ente delegato dalla Regione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Lo ha stabilito il Tar di Bari accogliendo il ricorso presentato da una signora di Cisternino, proprietaria di un complesso di trulli, che aveva ottenuto dal Comune la licenza a realizzare lavori di consolidamento statico (all’interno) e di ampliamento.

La Soprintendenza di Brindisi Lecce e Taranto aveva annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune sulla considerazione che “la nuova costruzione prevista in aderenza a trulli antichi esistenti, altera, in maniera impropria, lo stato dei luoghi coprendo in parte le visuali prospettiche delle strutture architettoniche che si presentano integre secondo l’impatto originario”.

Il fatto. Maria Procoli, difesa dall’avvocato Pierluigi Balducci del Foro di Bari, è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno agricolo in agro di Cisternino. Su questo terreno vi è un complesso di trulli. Il 24 ottobre 2007 chiede al Comune di Cisternino il permesso a realizzare interventi di consolidamento statico e di ampliamento, che l’ufficio tecnico rilascia il 30 aprile 2008 con autorizzazione paesaggistica.  Autorizzazione che, come detto in precedenza, la Soprintendenza annulla.

Maria Procoli ricorre al Tar. Il suo legale parla di “eccesso di potere e illogicità” perché “il progetto non contempla la realizzazione di una nuova costruzione ad erigersi in aderenza dei trulli preesistenti” ma “di una struttura a lamia collocata sul lato sud dei trulli e ad essi collegata attraverso un corridoio”. “Eccesso di potere e illogicità perché la nuova struttura in ampliamento non può alterare le visuali prospettiche perché realizzata alle spalle ed è inferiore all’attacco dei trulli”.

Ed eccesso di potere “perché l’intervento progettato appare assolutamente conforme alle norme urbanistiche vigenti che si presumono idonee a tutelare i valori paesaggistici. E l’atto impugnato non individua alcun vizio di illegittimità nell’autorizzazione comunale annullata”.

La Seconda sezione del Tar di Bari, presieduta da Amedeo Urbano, ha dato ragione alla signora. Anche perché “la Soprintendenza non ha il potere di effettuare una nuova valutazione di merito da sostituire a quella già effettuata dall’ente titolare del relativo potere, ma solo il potere/dovere  di effettuare un mero controllo di legittimità”.

“Il provvedimento impugnato – aggiunge il giudice – non censura l’autorizzazione paesaggistica annullata per difetto di istruttoria, o per illogicità o insufficienza della relativa motivazione , né per la inadeguatezza dei materiali costruttivi o della soluzione architettonica proposta dalla interessata al fine di realizzare l’ampliamento; infine esso non spende una parola per spiegare per quale motivo non potrebbe farsi luogo alla alterazione dello stato dei luoghi indotta dall’intervento”.

E non è nemmeno possibile – si legge nella sentenza – che nella zona si possa far divieto a qualsiasi intervento che adombri un’alterazione di qualsiasi visuale prospettica.

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