Vecchie villette con vista sul mare: “Sul confine del Demanio. Ma non vanno demolite”
OSTUNI - Vecchie colate di cemento, tra la terra e il mare. Pendente dinanzi alla Giustizia amministrativa il destino di un agglomerato di villette a ridosso della spiaggia dei Camerini: fabbricati sorti nei primi anni ’30 e poi oggetto di interventi di ristrutturazione e redistribuzione dei volumi nei primi anni ‘70. Per tutti la vicenda penale è già stata da tempo archiviata. In ballo gli aspetti amministrativi e civili. Opere ultradecennali, dunque, che sopralluoghi eseguiti dal personale della Capitaneria di Porto di Brindisi, sulla scorta dell’aggiornamento del Sid (Sistema informativo demanio), avrebbero appurato essere inglobate in parte lungo una fascia di territorio demaniale. Da qui l’ordine di abbattimento che incombeva sulle singole costruzioni. E il Consiglio di Stato, si è espresso su uno degli ultimi ricorsi riferenti alla diatriba.
OSTUNI - Vecchie colate di cemento, tra la terra e il mare. Pendente dinanzi alla Giustizia amministrativa il destino di un agglomerato di villette a ridosso della spiaggia dei Camerini: fabbricati sorti nei primi anni ?30 e poi oggetto di interventi di ristrutturazione e redistribuzione dei volumi nei primi anni ?70. Per tutti la vicenda penale è già stata da tempo archiviata. In ballo gli aspetti amministrativi e civili. Opere ultradecennali, dunque, che sopralluoghi eseguiti dal personale della Capitaneria di Porto di Brindisi, sulla scorta dell?aggiornamento del Sid (Sistema informativo demanio), avrebbero appurato essere inglobate in parte lungo una fascia di territorio demaniale. Da qui l?ordine di abbattimento che incombeva sulle singole costruzioni. E il Consiglio di Stato, si è espresso su uno degli ultimi ricorsi riferenti alla diatriba.
Oggetto dell?appello, proposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (Capitaneria di porto di Brindisi), la sentenza del Tar che aveva sostanzialmente accolto l?opposizione in primo grado avanzata da uno dei proprietari delle ville con vista sul mare, il signor Antonio Capriglia, avverso l?ingiunzione di demolizione notificatagli dalla Guardia costiera il 25 giugno del 2004.
L?accusa per Capriglia (come per gli altri proprietari di immobili ricadente ai confini imperfetti del demanio): ?Aver realizzato in Ostuni, località Camerini/Fontanelle, opere edilizie entro la fascia dei 30 metri dal confine demaniale marittimo, in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 55 codice della navigazione?.
Il successivo 1° luglio, il Dirigente dell?Ufficio tecnico comunale di Ostuni ordinava allo stesso Capriglia di demolire le opere edilizie abusivamente realizzate, in quanto insistenti su suolo demaniale, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e prive di concessione edilizia. Da qui il ricorso dinanzi al Tar presentato da Capriglia (assistito dall?avvocato Maria Rosa Caliandro): ?Ai fini della definitiva decisione sulla domanda cautelare, è necessario verificare se l?immobile per cui è causa ricada o meno nel demanio marittimo o, comunque, entro la fascia di rispetto di 30 metri dal confine del demanio marittimo?.
Punto nodale, dunque, il dubbio su quei confini che non appaiono chiari. Ma c?è di più. Nell?accogliere il ricorso di Capriglia, i giudici del Tribunale amministrativo sottolineano con chiarezza: ?Deve in primo luogo sottolinearsi, quanto alla possibilità per l?amministrazione di attivare il potere di repressione degli abusi edilizi a notevole distanza di tempo dalla consumazione dell?illecito, che i provvedimenti che ingiungano la demolizione degli immobili in una situazione di consolidato affidamento del privato sulla legittimità del proprio operato non possano essere sorretti esclusivamente dal richiamo al carattere abusivo dell?opera realizzata.
Il decorso del tempo, in altri termini, oltre a produrre effetti che l?ordinamento riconosce e consacra dando vita a istituti ampiamente disciplinati in ogni settore del diritto, ivi compreso l?ordinamento amministrativo dello Stato, determina l?esigenza di rafforzare l?impalcatura motivazionale di un provvedimento di natura repressiva perché esige l?efficace rappresentazione del rinnovato interesse della amministrazione procedente a rimuovere situazione antigiuridiche. Ciò deve dirsi in specie quando l?amministrazione, pur potendo azionare tempestivamente strumenti offerti dall?ordinamento per porre rimedio a situazioni di abuso, resta a lungo inerte, così da mostrare acquiescenza nei riguardi di una condotta abusiva?.
Da qui l?appello del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Capitaneria di porto di Brindisi) accolto in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato (Sezione Sesta, presieduta dal Giudice Giuseppe Severini). Per l?effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, è stato rigettato il ricorso di primo grado nella sola parte in cui era diretto all?annullamento della nota della Capitanarla di Porto di Brindisi del 6 ottobre 2004, che individuava negli interventi edificatori insistenti sulle particelle 355, 39047 e 349 quelli ?letteralmente attraversati dalla linea di confine demaniale marittima?. La sentenza, impugnata dal solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resta confermata nella parte in cui ha disposto l?annullamento del provvedimento comunale. Niente demolizione, dunque.