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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Esenzione dal ticket sanitario, ecco le nuove regole in Puglia dall'1 gennaio 2011

BRINDISI - Dall'1 gennaio sono in vigore in Puglia le nuove per l'esenzione dal ticket sanitario per ragioni di reddito. Con un comunicato diffuso oggi, è la Asl Br/1 a informarne i cittadini interessati indicando le leggi di riferimento (articolo 8, comma 16, della l. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008) e le categorie e circostanze per le quali è prevista l'esenzione.

BRINDISI - Dall'1 gennaio sono in vigore in Puglia le nuove per l'esenzione dal ticket sanitario per ragioni di reddito. Con un comunicato diffuso oggi, è la Asl Br/1 a informarne i cittadini interessati indicando le leggi di riferimento (articolo 8, comma 16, della l. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008) e le categorie e circostanze per le quali è prevista l'esenzione.

a)      ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98;

b)      ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;

c)      ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

d)      ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

e)      agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

f)        ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

g)      ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo.          L’articolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45 (Norme in materia sanitaria), è abrogato. L’articolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n.34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), così come modificato dall’articolo 34 della l.r. 4/2010, è abrogato.

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