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Sabato, 20 Aprile 2024
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Organizzazione scuole, ricorso Regione

BARI - La giunta regionale pugliese ritiene illegittimi due comma dell'articolo 19 della legge del governo Berlusconi sull'organizzazione scolastica, la numero 11 del 15 luglio 2011, ed ha deciso di impugnare la norma davanti alla Corte Costituzionale. Il riferimento è all'articolo 117 della Costituzione, i punti nel mirino sono il 4 e il 5.

BARI - La giunta regionale pugliese ritiene illegittimi due comma dell'articolo 19 della legge del governo Berlusconi sull'organizzazione scolastica, la numero 11 del 15 luglio 2011, ed ha deciso di impugnare la norma davanti alla Corte Costituzionale. Il riferimento è all'articolo 117 della Costituzione, i punti nel mirino sono il 4 e il 5.

La Regione ritiene "che i comma citati, privino, di fatto, l’istituzionale regionale del ruolo primario nell’organizzazione delle scuole, laddove indicano il numero minimo di studenti necessari alla singola scuola, per ottenere l’autonomia". A tutelare gli interessi della Regione Puglia sarà il professore Nicola Colaianni.

Cosa prevedono i due comma? Il quarto recita: "Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche".

E l'altra norma (il comma 5) di cui la Regione Puglia contesta la legittimità costituzionale prevede quanto segue: "Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome".

Tali disposizioni, sostiene il professor Colaianni nel ricorso notificato al governo, "in quanto stabiliscono nel dettaglio l’aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l’assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato, sono immediatamente  (la loro decorrenza coincidendo con l’anno scolastico appena iniziato)  lesive della competenza regionale in materia di offerta formativa e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni già prima della novella costituzionale del 2011 dall’art. 138 del d. lgs.  112/1998". In allegato il testo completo del ricorso stesso.

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