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Fasano-Bitonto, respinto il reclamo dei neroverdi: il risultato della gara è stato omologato

Questa la decisione del giudice sportivo riguardo la gara dello scorso 27 febbraio disputata allo stadio Curlo e terminata 2-2

Omologato il risultato della partita tra Fasano e Bitonto dello scorso 27 febbraio, terminata 2-2. Questa la decisione del giudice sportivo che ha respinto il reclamo presentato dalla società neroverde. 

Di seguito il comunicato ufficiale del giudice sportivo:

CITTA DI FASANO - BITONTO CALCIO S.R.L.

Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. con il quale si
deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro sarebbe incorso in errore
tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del proprio calciatore n. 19, LATTANZIO RICCARDO,
nonostante il relativo fallo fosse stato commesso dal diverso calciatore del proprio sodalizio, vale a dire il n. 5, PETTA ANDREA;
- rilevato come, a sostegno della propria ricostruzione, la reclamante ha allegato un filmato della partita che, ai sensi dell'art. 61,
comma2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti
ufficiali indicano quale espulso soggetto diverso dall'autore dell'infrazione
- rilevato come, in accoglimento delle richieste della ricorrente, con proprio C.U. 59 del 3 marzo 2022, ha sospeso l'irrogazione della
sanzione di squalifica "per quattro gare effettive" a carico del calciatore LATTANZIO RICCARDO della U.S. BITONTO CALCIO
S.R.L., comminata con il C.U. 58 del 2 marzo 2022.
- considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato uno scambio di persona che non si è riflesso sui provvedimenti
sanzionatori irrogati da codesto giudice, né ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell'omologazione del
risultato ottenuto sul campo.
P.Q.M.

Dispone:
- respingere il reclamo;
- di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;
- di comminare la squalifica "per tre gare effettive" a carico del calciatore PETTA ANDREA della U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. "per
avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto (RA-RAA)"
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. il contributo di reclamo. 

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