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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Stangata del giudice sportivo per la melina Aurora-Basket Martina

Ritiro dal campionato, dirigenti inibiti, scioglimento del vincolo degli atleti, perdita del diritto sportivo

BRINDISI - Mazzata del giudice sportivo per l'incontro di basket under 18 maschile di Eccellenza Aurora Brindisi - Valle d'Itria Martina, valevole come finale secondo e terzo posto del campionato di categoria, per l'accesso alle finali interzona. Le spiegazioni della società brindisina, di cui riferiamo integralmente in un precedente articolo, sono servite a ben poco: partita persa per entrambe le squadre, ritiro dal campionato, scioglimento del vincolo per gli atleti che hanno preso parte all'incontro, sanzione pecuniaria e inibizione per tre mesi dei legali rappresentanti delle due società.

Il provvedimento del giudice territoriale

Ecco il provvedimento integrale del giudice territoriale Filippo Luigi Fasano, il quale ha inoltre trasmesso gli atti alla procura federale per la valutazione di eventuali violazioni del regolamento commesse da società e giocatori. "Letti gli atti di gara, preso atto di quanto riportato nel rapporto di gara, e precisamente: nel corso dei primi due periodi, mantenimento del possesso della palla per i 24 secondi con tiri non idonei a centrare il canestro e mancata predisposizione di adeguata azione di difesa, da parte di entrambe le squadre; all'inizio del terzo periodo, impostazione del gioco da parte della squadra Aurora Brindisi senza tentare il tiro a canestro; nel corso del terzo periodo, tentativo sistematico da parte della squadra Valle d'Itria Martina di commettere fallo e di effettuare autocanestro volontario; nel corso del terzo periodo, difesa sulle azioni di autocanestro dei giocatori avversari e commissione di falli da parte dell'Aurora Brindisi"

"Inoltre, i giocatori della stessa squadra facevano scadere i secondi utili per effettuare la rimessa e si limitavano a passarsi velocemente la palla; nel corso del terzo periodo, sistematici errori su tiri liberi conseguenti a bonus, da parte di entrambe le squadre, con conseguente mancata realizzazione di alcun punto; per gran parte del quarto periodo, mancanza di azioni di gioco e conseguente mancata realizzazione di punti; nel primo tempo supplementare, mancata realizzazione di punti, con conseguente interruzione dell'incontro da parte degli arbitri per la reiterazione dei comportamenti antisportivi, sul punteggio di 33-33, rilevato che attraverso le condotte ed i fatti rappresentati nel rapporto di gara, le squadre hanno manifestato la volontà di non proseguire la gara e devono pertanto essere considerate rinunciatarie, letti gli artt. 15, 16 e 17 RE Gare, nonché le disposizioni regolamentari ivi richiamate, il Giudice Sportivo Territoriale commina i seguenti provvedimenti".

Perdita della gara e ritiro dal campionato

"Società Aurora Brindisi perdita gara per rinuncia a continuare una gara già iniziata, manifestata dai propri tesserati attraverso i fatti e le condotte dagli stessi posti in essere (art. 15 RE Gare, art. 56,1 RG, art. 49 RG); Valle d'Itria BK Martina perdita gara per rinuncia a continuare una gara già iniziata, manifestata dai propri tesserati attraverso i fatti e le condotte dagli stessi posti in essere (art. 15 RE Gare, art. 56,1 RG, art. 49 RG); Aurora Brindisi ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 16 RE Gare); Valle d'Itria BK Martina ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 16 RE Gare)".

Così prosegue il verdetto: "Aurora Brindisi ammenda di Euro 720.00 per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG); Valle d'Itria BK Martina ammenda di Euro 720.00 per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG); Aurora Brindisi perdita del diritto sportivo acquisito in qualità di finalista di Final Four, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG); Valle d'Itria BK Martina perdita del diritto sportivo acquisito in qualità di finalista di Final Four, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG)".

Scioglimento del vincolo per gli atleti

Con seguenze anche sugli atleti: "Aurora Brindisi, scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG); Valle d'Itria BK Martina scioglimento del vincolo degli atleti aventi diritto a partecipare al campionato giovanile di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento Esecutivo Tesseramento, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG)".

Inibizione per i due dirigenti

Infine, la sanzione per i vertici societari: "Anna Bergamo, Aurora Brindisi, inibizione determinata dal 23 febbraio 2018 al 23 maggio 2018 in qualità di legale rappresentante della società Aurora Brindisi, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG, art. 44 RG); Marcello Schiavone, Valle d'Itria BK Martina, inibizione determinata dal 23 febbraio 2018 al 23 maggio 2018 in qualità di legale rappresentante della società Valle d'Itria Martina, per ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a continuare una gara già iniziata, relativa a fase di campionato disputata ad eliminazione (art. 17 RE Gare, art. 56,3 RG, art. 44 RG)".

"L'incontro n. 6503 è omologato con il punteggio di 0-0. La parte in fatto è riferita ad entrambe le squadre. Con rimessione degli atti di gara n. 6503 alla Procura Federale, per la valutazione di eventuali violazioni regolamentari poste in essere da società e tesserati".

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