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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Scuole, la Regione Puglia si adegua al Dpcm: emessa nuova ordinanza

Agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata

Da lunedì 9 novembre e fino al 3 dicembre gli alunni delle scuole elementari e medie tornano in aula anche in Puglia. Nella serata di oggi, venerdì 6 novembre, il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha emanato l’ordinanza che riapre gli istituti scolastici così come previsto dall’ultimo Dpcm emanato dal Governo.  

“Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3”. 

Il Dpcm prevede: didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Nel punto due cui fa riferimento l'ordinanza regionale si legge: “Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”. 

ordinanza riapertura scuole Puglia-2

Nel punto 3: “Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata”. 

Scuole secondarie di secondo grado

"Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del inistro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Obblighi degli istituti scolastici 

Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid.

I pronunciamenti opposti del Tar

In merito ai due pronunciamenti opposti dei Tar sui ricorsi presentati contro la chiusura delle scuole in Puglia Emiliano precisa: "Il conflitto tra pronunce dello stesso Tar Puglia (sede di Lecce e sede di Bari) dimostra indiscutibilmente l’incertezza della stessa Magistratura a valutare in modo univoco il bilanciamento tra il diritto alla salute con il diritto allo studio, tanto che il Tar di Bari, accogliendo l’istanza di sospensione, se pur con un decreto cautelare destinato a perdere efficacia a seguito della pronuncia collegiale fissata per il 3 dicembre, ha operato una drammatica scelta tra il diritto alla salute - tutelabile con la didattica digitale integrata - e il diritto allo studio, decidendo di privilegiare quest’ultimo con la didattica in presenza"

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