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Martedì, 30 Aprile 2024
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A cura di Blog Collettivo

La garanzia dei diritti del minore al di sopra di ogni questione di genere

L'articolo dell'avvocato Carmelo Molfetta su un'ordinanza emessa lo scorso marzo dal tribunale di Milano

Il tribunale ordinario di Milano in composizione collegiale VIII sezione civile “Ordina all’Ufficiale dello Stato civile del Comune … di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile l’atto di nascita del minore … nato a … in Usa il … 2015 (State of California Certification of Vital Record) residente a … (Mi) in via … con indicazione quali genitori di … nato il … a Milano ed … nato il … a … (Mi)”. Cosi deciso in Milano all’esito della Camera di Consiglio del 2 marzo 2023.
Il sig. Antonio ed il suo compagno sig. Giovanni, si intende si tratta di nomi di fantasia, si sono sposati a New York. Il loro matrimonio, dopo l’approvazione della L. 76/2016, fu trascritto in Italia come unione civile presso un comune italiano.

La coppia corona il sogno di genitorialità nel 2015, quando negli Usa nasce Giuseppe (nome di fantasia).  Dunque il bambino è cittadino americano ed è legalmente figlio di Antonio, padre biologico, e di Giovanni padre di intenzione. Si rivolgono al giudice italiano perché sia disposta la trascrizione integrale nei registri dello stato civile del Comune italiano, dell’atto di nascita di Giuseppe con indicazione del nome del padre biologico e quello di intenzione. Mentre ciò è possibile negli Usa, in Italia invece “il minore è stato registrato all’anagrafe con il solo nome del genitore legale, inteso quello biologico”.

Accade, purtroppo, che il sig. Antonio, padre biologico di Giuseppe, e compagno unito civilmente al sig. Giovanni, è venuto a mancare. I genitori e la sorella di Antonio, cioè i nonni e la zia di Giuseppe, si sono rivolti al Giudice Tutelare di Milano per richiedere di nominare Giovanni, tutore del piccolo Giuseppe. Quindi Giovanni, in questa veste, si è rivolto al Tribunale di Milano chiedendo “la rettifica dell’atto di nascita del minore sulla base del certificato dell’atto di nascita americano del minore recante la doppia paternità”.

Naturalmente, nel frattempo Giuseppe cresce, ed insieme cresce anche la sua identità personale ed il suo status di figlio di Antonio e di Giovanni. Il tutore afferma che quel certificato è stato emesso in stretta osservanza della legge nazionale americana, denunciando “la illegittimità e la contrarietà agli interessi del minore della trascrizione che non riporta l’indicazione anche del genitore di intenzione”. In questa vicenda il minore subisce una grave lesione “alla propria identità personale”, ed ha tutto il diritto a vedersi tutelato il proprio “status corrispondente a quello di fatto realizzatosi all’estero con la formazione del relativo certificato di nascita legittimamente registrato” che riporta, come abbiamo detto la doppia paternità.

Il punto giuridico della questione riguarda la verifica della eventuale lesione del principio di diritto “dell’ordine pubblico” che il certificato per così come richiesto, potrebbe arrecare al nostro ordinamento. Il Tribunale di Milano, anche sulla base di una disamina di copiosa produzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ha escluso tale eventualità.

Una precedente ordinanza del Tribunale di Milano (2934/2018) ha affermato il principio di diritto in virtù del quale “la circostanza che in Italia non siano ammesse tecniche di procreazione medicalmente assistite quale quella intrapresa negli Usa dai ricorrenti (c.d. gestione per conto d’altri) non può comportare un giudizio di contrarietà all’ordine pubblico da parte dell’atto straniero, essendo l’attuale divieto interno frutto di una scelta del legislatore nazionale, scevra da vincoli costituzionali.” D’altra parte già la Corte di Cassazione sulla base di un consolidato orientamento (19599/2016), aveva affermato che “l’omogenitorialità non può essere contraria all’ordine pubblico”.

Secondo Corte Costituzionale n, 33/2021  “al di là delle scelte che i genitori possono compiere anche in violazione della legge italiana, l’interesse primario da salvaguardare deve rimanere quello del nato, al riconoscimento formale del proprio status filiationis, elemento costitutivo della sua identità personale protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, anche dagli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione».

Intanto Giuseppe ha compiuto otto anni ed è figlio di Antonio e Giovanni, anche in Italia.

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