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San Vito: anche il Consiglio di Stato dà torto al Comune sulle antenne telefoniche

SAN VITO DEI NORMANNI – Anche il Consiglio di Stato dà torto al Comune di San Vito dei Normanni, nell’appello chiesto dall’Amministrazione dopo la sentenza del Tar che aveva a sua volta dato ragione alla società di telefonia mobile H3G che sul territorio stava installando i propri impianti. Lavori, questi, duramente contestati dall’Amministrazione che con un’ordinanza ne aveva disposto la sospensione, motivando la decisione con i possibili pericoli che quelle antenne potevano rappresentare per la salute pubblica.

SAN VITO DEI NORMANNI – Anche il Consiglio di Stato dà torto al Comune di San Vito dei Normanni, nell’appello chiesto dall’Amministrazione dopo la sentenza del Tar che aveva a sua volta dato ragione alla società di telefonia mobile H3G che sul territorio stava installando i propri impianti. Lavori, questi, duramente contestati dall’Amministrazione che con un’ordinanza ne aveva disposto la sospensione, motivando la decisione con i possibili pericoli che quelle antenne potevano rappresentare per la salute pubblica.

La società aveva così deciso di adire le vie legali, e il Tar di Lecce aveva stabilito che l’azienda avesse invece tutto il diritto di effettuare i lavori. Il Tar – era scritto nella sentenza - aveva rilevato “l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per mancanza di congrua motivazione in ordine alle ragioni di grave pericolo che deriverebbe alla salute dei cittadini dall’esecuzione dei lavori di cui è causa, anche in considerazione che, nella materia di emissioni elettromagnetiche la tutela della salute è affidata in via ordinaria alla cura dell’Amministrazione centrale.

Il Comune di San Vito, però, ha deciso di ricorrere in appello sottolineando che il principio di precauzione, codificato nell’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea in materia ambientale e tradotto nella Regione Puglia nella legge regionale numero 5 del 2002, il cui articolo 8 prescrive il parere preventivo dell’Arpa al fine del rilascio dell’assenso edilizio, “giustifica l’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, posto che gli impianti in discorso non avevano subìto alcun controllo da parte degli enti competenti a vigilare sul rispetto dei limiti vigenti in materia”.

Con una sentenza di qualche settimana fa, anche il Consiglio di Stato ha confermato le ragioni del Tribunale Amministrativo Regionale, spiegando che in materia di emissioni elettromagnetiche la tutela della salute è affidata in via ordinaria alle cure di organi dello Stato, “che la esercitano nel rispetto di norme di rango primario. Tale competenza – sostiene il Consiglio di Stato non può essere derogata in forza di provvedimenti extra ordinem da parte del sindaco, provvedimenti che postulano l’impossibilità che si provveda con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione dell’Autorità competente e la cui legittimità è legata all’evidenza di una motivazione particolarmente stringente. Né il particolare allarme ingenerato dagli impianti in costruzione nella popolazione, evidenziato dall’Amministrazione appellante, né la correlata sensibilità degli organi locali può legittimare i provvedimenti oggetto del ricorso davanti al Tar; e neppure la sottolineata mancanza di pareri o certificazioni presupposti al fine del rilascio del premesso di costruire, mancanza che, in ipotesi, può e deve trovare reazione mediante le sanzioni tipiche apprestate dall’ordinamento”.

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