"Il Comune si affida a un legale esterno, ma quella delibera è nulla"
Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta al commissario straordinario del Comune di Brindisi e alla Corte dei conti attraverso la quale l'ex consigliere comunale Vincenzo Albano chiede l'annullamento in autotutela di una delibera
Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta al commissario straordinario del Comune di Brindisi e alla Corte dei conti attraverso la quale l’ex consigliere comunale Vincenzo Albano chiede l’annullamento in autotutela della delibera con cui venne affidato un avvocato del foro di Lecce l’incarico di rappresentare il Comune di Brindisi in un contenzioso con la discarica di Formica Ambiente Srl.
Con la delibera n. 74 del 4 maggio 2016, il Commissario straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, ha conferito mandato ad un avvocato esterno del foro di Lecce per opporsi al decreto ingiuntivo proposto dalla Formica Ambiente s.r.l..
Nella circostanza mi sembra di poter evidenziare, che in quella delibera nulla viene riferito sulla esistenza delle condizioni necessarie previste dalla legge per legittimare il provvedimento di incarico professionale in termini di imparzialità, trasparenza e di motivazione, al fine di rendere intellegibile la congruità della scelta fiduciaria esterna, rispetto al bisogno di difesa da appagare. Ma anche l'assenza di un preventivo impegno contabile, che tale affidamento comporta, in mancanza del quale mi sembra di poter affermare, che l'atto di conferimento debba e possa ritenersi addirittura nullo.
Tutte valutazioni ed informazioni che, come previsto dall’attuale normativa, devono essere non solo preventive, ma anche idonee a giustificare adeguatamente il provvedimento, sia con riferimento alla straordinarietà delle esigenze da soddisfare, sia con riferimento alla carenza di personale interno addetto sotto il profilo quantitativo e qualitativo, che il sottoscritto non riesce ad individuare, tenuto anche conto dell'impegno e delle riconosciute capacità professionali esistenti all’interno dell' ufficio legale del comune di Brindisi.
Questioni che vanno adeguatamente chiarite nel corpo della delibera, per evitare le possibili censure della Corte dei Conti, che in moltissime circostanze ha valutato colpa grave tali omissioni, qualificandole come situazioni di danno erariale, con il conseguente recupero economico a carico dei responsabili.
Naturalmente non sussiste alcun divieto di fare ricorso a singoli incarichi esterni, che però vanno conferiti rispettando le condizioni e limiti imposti dal nostro ordinamento, che sono dettati anche per soddisfare il principio della economicità della spesa e del buon andamento della pubblica Amministrazione, affermato all’ art 97 della Costituzione. In sintesi per non sprecare denaro pubblico da utilizzare per far fronte ai tanti bisogni della collettività.
Quello che fa specie, in questa ed in altre circostanze, è la implicita carenza di fiducia nelle capacità professionali della categoria forense di questa città, di sovente ignorata dall’Amministrazione comunale di Brindisi nelle occasioni ritenute importanti, che dovrebbe indurre l'ordine professionale ad una profonda riflessione ed approfondimento. Ma che potrebbe interessare anche ad altri ordini professionali, spesso trascurati dall'Amministrazione comunale di Brindisi.
Nondimeno, senza intenzione alcuna di voler minimamente revocare in dubbio le capacità professionali del legale incaricato, sarebbe necessario conoscere i parametri che hanno indirizzato tale scelta, per rendere comprensibile ai cittadini i motivi che hanno indotto l'ente comunale a riporre la fiducia nel predetto professionista.
Sarebbe anche opportuno, così come hanno fatto da tempo moltissimi altri enti locali, che il comune di Brindisi per la selezione di un difensore esterno, si uniformasse ai criteri di trasparenza, pari opportunità e rotazione, con l’istituzione di un apposito albo comunale degli legali di fiducia, distinti per specializzazione, ma anche di un apposito regolamento o linee guida per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'ente. Sempre in caso di necessità, adeguatamente motivate.
Questioni che vanno immediatamente chiarite e risolte, per evitare possibili interventi e censure da parte della Corte dei Conti, alla quale viene sottoposto il caso in esame.
L'ATTO: delibera commissario n. 74-2