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Casilli: "La partita è ancora aperta"

BRINDISI – “Vorrei chiarire bene una cosa – dice l’ingegnere Calogero Casilli -, non ho presentato il ricorso avverso la nomina del professor Haralambides per prendere il suo posto in caso di accoglimento. Come è evidente, le cose non funzionerebbero così: all’annullamento del decreto di nomina dovrebbe seguire un nuovo decreto da parte del ministro in carica. Insomma, la proceduta andrebbe ripetuta, ma interessando figure idonee di nazionalità italiana. E’ questo il senso della mia iniziativa davanti ai giudici amministrativi: affermare le norme in materia che escludono la possibilità che un cittadino di un altro Paese comunitario possa assumere in Italia un ruolo come quello di presidente di un’autorità portuale”.

BRINDISI – “Vorrei chiarire bene una cosa – dice l’ingegnere Calogero Casilli -, non ho presentato il ricorso avverso la nomina del professor Haralambides per prendere il suo posto in caso di accoglimento. Come è evidente, le cose non funzionerebbero così: all’annullamento del decreto di nomina dovrebbe seguire un nuovo decreto da parte del ministro in carica. Insomma, la proceduta andrebbe ripetuta, ma interessando figure idonee di nazionalità italiana. E’ questo il senso della mia iniziativa davanti ai giudici amministrativi: affermare le norme in materia che escludono la possibilità che un cittadino di un altro Paese comunitario possa assumere in Italia un ruolo come quello di presidente di un’autorità portuale”.

Casilli interviene, attraverso un colloquio telefonico con BrindisiReport.it, per evitare che l’opinione pubblica consideri la vicenda come un contenzioso legato direttamente ad ambizioni personali, e che l’ordinanza della I sezione del Tar di Lecce depositata ieri – e relativa ad una camera di consiglio svoltasi il 2 novembre – venga considerata come una bocciatura definitiva del ricorso. “Haralambides non è affatto saldamente in sella”, dice Casilli. “Il Tar ha respinto la mia richiesta di sospensiva del decreto di nomina, ma io ho già deciso di ricorrere al Consiglio di Stato per ottenere il provvedimento di garanzia in seconda istanza. Assieme ai miei legali sono convinto che il Tar non abbia una posizione chiara e ben radicata sulla natura della procedura di nomina di un presidente di Autorità portuale, se si tratti di una designazione politica o amministrativa”.

Ma il Tar entrerà nel dettaglio con una sentenza che non richiederà, a quanto pare, una udienza di merito. “Potrebbe passare un periodo molto lungo prima del deposito della sentenza – dice Casilli – perciò insisto per ottenere la sospensiva della nomina, e lo faccio, ripeto, da cittadino che vuole vedere affermato il dettato di una legge dello Stato, giudicata peraltro pienamente costituzionale  in occasione di eccezione sollevata nel corso di un altro procedimento”. Ma cosa ha detto, in sostanza, il Tar I Sezione di Lecce (Antonio Cavallari, presidente; Carlo Dibello, primo referendario ed estensore; Massimo Santini, referendario)?

“Considerato che l’art 6, comma 2 della legge 28 gennaio 1994 n.84, di disciplina dell’ente in questione, stabilisce che ‘ad essa (autorità portuale) non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 , e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell’articolo 23 della presente legge (che concerne i lavoratori portuali, gli addetti in servizio presso compagnie e gruppi portuali e il personale delle organizzazioni portuali); considerato che anche l’art 1 del Dpcm 7/2/1994 n.174, norma che individua i posti delle amministrazioni pubbliche per l‘accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, è inapplicabile alla nomina del presidente dell’Autorità portuale, trattandosi di fonte normativa di dettaglio o di completamento rispetto alla legge ordinaria sopra citata”.

“Rilevato che, dal punto di vista dei compiti demandati al Presidente dell’Autorità Portuale sembra potersi escludere, prima facie, la riconducibilità dei medesimi entro un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione in senso stretto, o anche di carattere impiegatizio trattandosi, più propriamente , di funzioni di alta amministrazione dell’ente assegnate dall’organo politico sulla base di un rapporto di fiducia espresso nei riguardi del designato ; considerato che, in ragione di ciò, si deve escludere l’applicabilità sia del DLgs 29/93 che del DLgs 165/2001, che dettano la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.; considerato che anche il procedimento di nomina del Presidente dell’Autorità Portuale depone per la sussistenza di un tasso di elevata discrezionalità del provvedimento terminativo adottato dal Ministro il quale , nel porsi alla ricerca di soggetto munito di notevole esperienza e professionalità da collocare al vertice della istituzione portuale , può ben dirigere la sua scelta prescindendo dalla cittadinanza italiana”.

Da qui il respingimento dell’istanza cautelare dell’ingegnere Casilli, il quale però sottolinea quel “prima facie” (espressione in latino che significa a prima vista, ad un primo esame) sarebbe il sintomo di una reale indecisione dei giudici sulla natura della nomina. Per ora, a Lecce, l’hanno considerata soggetta a discrezionalità politica, il Consiglio di Stato chissà. Per ora Irakli – il nome greco del presidente – Haralambides, resta dov’è.

Ordinanza Tar su Autorità Portuale

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