rotate-mobile
Economia

Processo British Gas, le motivazioni

BRINDISI - Un atto sostitutivo di concessione demaniale marittima illegittimo perchè lo erano i requisiti prodotti dal richiedente, frutto di altri reati. Quindi la Brindisi Lng non aveva alcun titolo legale per poter occupare l'area dove poi aveva cominciato a realizzare la colmata per il rigassificatore di Capo Bianco. Questa la sintesi delle motivazioni della sentenza pronunciata dal tribunale di Brindisi al processo British Gas, che il fronte del no al progetto riprende, dopo il deposito avvenuto ieri.

BRINDISI - Un atto sostitutivo di concessione demaniale marittima illegittimo perchè lo erano i requisiti prodotti dal richiedente, frutto di altri reati. Quindi la Brindisi Lng non aveva alcun titolo legale per poter occupare l'area dove poi aveva cominciato a realizzare la colmata per il rigassificatore di Capo Bianco. Questa la sintesi delle motivazioni della sentenza pronunciata dal tribunale di Brindisi al processo British Gas, che il fronte del no al progetto riprende, dopo il deposito avvenuto ieri.

"La sentenza e’ stata ieri pubblicata e dà piena ragione a quanto abbiamo per anni sostenuto insieme alle amministrazioni locali e la Regione Puglia. Nella citata sentenza pubblicata si legge - dicono le associazioni ambientaliste - che «l’atto concessorio, pur formalmente valido ed efficace» deve «considerarsi inesistente in quanto frutto di illecita collusione fra il pubblico ufficiale concedente ed il privato concessionario». E si afferma anche che 'i titoli abilitativi consegnati da Bg Italia – autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e concessione demaniale per l’occupazione dell’area di mare località Capobianco – devono considerarsi viziati, poiché l’iter amministrativo prodromico all’adozione dei due provvedimenti e’ stato illecitamente condizionato dall’intervento di pubblici ufficiali le cui funzioni, per le ragioni innanzi evidenziate, erano interamente asservite all’interesse privato della Bg Italia".

Gli ambientalisti conclusono perciò che "gli atti conclusivi e i procedimenti innanzi menzionati debbano essere considerati tamquam non essent, poiché contaminati, in via diretta ovvero in via mediata tramite atti intraprocedimentali, da accordi corruttivi. Una sentenza quindi che non poteva essere più chiara e che ha confermato la grave illegittimità del procedimento autorizzativo disponendo la confisca dell’area destinata ad ospitare l’impianto. E con questa sentenza dovrà fare i conti il Ctr che con provvedimento abnorme ha concesso giorni addietro il Nof che aveva nello scorso aprile negato.

"Dei fatti emersi nel processo penale e documentati da tale sentenza devono poi prendere atto le competenti autorità ministeriali per giungere tempestivamente all’annullamento dell’autorizzazione a suo tempo concessa. La non definitività della sentenza, sottoposta a possibili impugnazioni, non può in alcun modo - dicono ancora le associazioni del fronte del no - impedire che le predette autorità ministeriali valutino liberamente, in sede di un procedimento di autotutela, i predetti fatti per come sono oggettivamente emersi nell’indagine giudiziaria".

"Questo e’ ciò che abbiamo ripetutamente chiesto", conclude il comunicato del fronte anti - rigassificatore. "e torniamo oggi a chiedere con maggiore determinazione. Le tante manifestazioni di popolo che hanno denunciato le tortuosità e gli abusi che hanno caratterizzato la vicenda del rigassificatore trovano oggi pieno riconoscimento: essa sta pesando da anni come una cappa di piombo sulle potenzialità di sviluppo del nostro territorio e del nostro porto. Ed anche per questo deve essere rapidamente rimossa".

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Processo British Gas, le motivazioni

BrindisiReport è in caricamento