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Revisori Provincia: Loiacono è fuori

BRINDISI - Collegio dei Revisori dei conti alla Provincia. Tra commercialisti e ragionieri i conti non tornano. Ed il Tar prova a mettere ordine, con una sentenza che comunque è destinata a far discutere. Accogliendo il ricorso di un dottore commercialista di Oria, Angelo Mazza (consigliere comunale, tra i banchi dell’opposizione, presso il Comune di Oria) i Giudici della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale hanno annullato parzialmente la delibera attraverso la quale il Consiglio provinciale diede corso nel maggio scorso al rinnovo dei revisori, limitatamente alla nomina in seno al collegio del ragioniere Luciano Loiacono (consigliere uscente Pd al Comune di Brindisi).

BRINDISI - Collegio dei Revisori dei conti alla Provincia. Tra commercialisti e ragionieri i conti non tornano. Ed il Tar prova a mettere ordine, con una sentenza che comunque è destinata a far discutere.  Accogliendo il ricorso di un dottore commercialista di Oria, Angelo Mazza (consigliere comunale, tra i banchi dell’opposizione, presso il Comune di Oria) i Giudici della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale hanno annullato parzialmente la delibera attraverso la quale il Consiglio provinciale diede corso nel maggio scorso al rinnovo dei revisori, limitatamente alla nomina in seno al collegio del ragioniere Luciano Loiacono (consigliere uscente Pd al Comune di Brindisi).

Il dottor Mazza, quale ricorrente, aveva presentato, insieme ad altri 47 candidati, istanza per essere nominato quale componente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Brindisi per il triennio 2011/2014.

Durante i lavori del Consiglio Provinciale, il 6 maggio 2011 erano stati nominati quali componenti dell’organo di revisione economico finanziaria dell’Ente il dottor Nicola Maffei (ostunese, iscritto nel registro delle Revisori ufficiali dei conti), il dottor Pasquale Nardelli (fasanese, 52 anni, dottore commercialista) ed il ragioniere Luciano Loiacono. Nomina frutto dell’iter contestato. Al termine della votazione, il Presidente del Consiglio, Nicola Massari, aveva stilato una graduatoria distinguendo i voti riportati da ogni candidato indicato come Presidente del Collegio, ma anche, separatamente, i voti riportati, da un lato, dai candidati provenienti dall’Albo dei dottori commercialisti, e, dall’altro, da quelli provenienti dall’Albo dei ragionieri.

La contestazione mossa da Mazza partiva dal presupposto che pur avendo conseguito un numero di voti (7) superiore a quelli riportati dal ragioniere Loiacono (2), quest’ultimo gli fosse stato preferito, in quanto il Consiglio Provinciale aveva ritenuto (facendo riferimento all’articolo 234 del decreto legislativo 267/2000) che dovesse essere comunque assicurata la presenza di un ragioniere nell’ambito dell’organo di revisione contabile dell’Ente.

Ragione per la quale Mazza (rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto) aveva impugnato la deliberazione del Consiglio provinciale, “per eccesso di potere, per errata presupposizione e per violazione di legge”, in considerazione del fatto che la Provincia non avrebbe tenuto conto della intervenuta istituzione, con norma sopravvenuta, dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

“Per effetto della modifica normativa sopravvenuta – la tesi sostenuta dai legali di Mazza nel ricorso - sarebbe venuta meno a livello ordinamentale la distinzione tra dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, essendo tutti i predetti professionisti unificati nell’unica categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.

Il Tar di Lecce, accogliendo integralmente le argomentazioni svolte dai legali del dottor Mazza, ha osservato che “essendo venuta meno, per effetto della iscrizione alla medesima sezione dell’unico albo professionale vigente, la distinzione tra dottori commercialisti e ragionieri, deve ritenersi superata l’interpretazione formalistica dell’articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, adottata dalla giurisprudenza più risalente, secondo la quale doveva comunque essere assicurata la presenza di un ragioniere nell’ambito dell’organo di revisione economico–finanziaria dell’ente locale”.

Viceversa, sempre per i giudici, non può essere condivisa la tesi sostenuta dall’Amministrazione provinciale (assistita dall’avvocato Lorenzo Durano), secondo la quale l’avvenuta istituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non precludeva alla Provincia la possibilità di individuare i componenti del Collegio di revisione in ragione della loro originaria provenienza e che, dunque, fermo restando il rispetto del requisito della iscrizione all’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili, non era precluso alla amministrazione il potere (discrezionale) di autoregolamentarsi, diversificando la posizione dei soggetti aspiranti all’incarico in ragione della loro provenienza professionale.

Su questo punto, l’inciso dei Giudici: “La composizione del Collegio dei revisori, che è l’organo di controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’ente locale, deve ritenersi rimessa in via esclusiva al legislatore nazionale, senza che possa essere riconosciuto all’ente locale alcun margine di discrezionalità, in quanto l’esercizio del rivendicato potere di autoregolamentazione in una materia disciplinata dalla legge nazionale avrebbe dovuto trovare fondamento e legittimazione in una fonte normativa di rango primario, che nel caso di specie non esiste”.

Così, nella Camera di consiglio del 26 ottobre scorso, il collegio dei Giudici (Enrico d'Arpe, Presidente facente funzioni, Giuseppe Esposito, Referendario, e  Paolo Marotta, Referendario, Estensore) ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione impugnata, limitatamente alla nomina, quale componente del Collegio dei revisori della Provincia di Brindisi, del ragioniere Loiacono.

“Il Tar - sottolineano gli avvocati Pietro e Luigi Quinto - ha pertanto statuito l’annullamento della deliberazione di costituzione del collegio dei revisori nella parte relativa alla nomina del ragioniere Loiacono, determinando così la sua sostituzione da parte del dottor Mazza”.

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