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Domenica, 28 Aprile 2024
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"Il Comune si è solo adeguato alla legge": Tar respinge ricorso contro Regolamento Avvocatura comunale

Il ricorrente aveva posto numerose contestazioni tra le quali quelle che lo stesso modificava retroattivamente uno precedente più favorevole

SAN PIETRO VERNOTICO - Con sentenza n.1468 del 12.10.2021 la II Sezione del Tar Lecce, pres. Antonella Mangia, est. Andrea Vitucci, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del Regolamento dell’Avvocatura comunale del Comune di San Pietro Vernotico, approvato con deliberazione di giunta n. 237 il 30 dicembre 2020. 

In particolare, in applicazione della normativa nazionale, ogni Comune che ha alle proprie dipendenze un avvocato deve dotarsi di un Regolamento che stabilisca le modalità ed i criteri con i quali, a seguito di ogni causa conclusasi favorevolmente, devono essere erogati i compensi al legale. 

Nello specifico, il ricorrente (si tratta dell'avvocato dipendente del Comune di San Pietro Vernotico, unico avvocato incardinato nell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale) aveva posto numerose contestazioni al nuovo Regolamento comunale, tra le quali quelle che lo stesso modificava retroattivamente uno precedente più favorevole, subordinava il pagamento delle spese legali all’effettiva riscossione delle somme dalla parte soccombente e subordinava l’erogazione compensi alla contrattazione sindacale. 

Il Tar Lecce, aderendo alle tesi degli avvocati Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti (difensori del Comune di San Pietro Vernotico), ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il nuovo Regolamento e l’operato del Comune, il quale si è solo adeguato a quanto previsto dall’art. 9, comma 8, Dl n. 90/2014 e in quanto i compensi delle c.d. propine per i legali “sono componenti della retribuzione accessoria e, come tali, sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa decentrata”. 

Inoltre, il Tar ha affermato che “la previsione regolamentare di subordinare i compensi al pagamento delle spese di lite è coerente con l’art. 9, comma 3, Dl n. 90/2014, che afferma che le somme “recuperate”, quindi incassate, “sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni” nonché “la decurtazione del 20 per cento (con corrispondente alimentazione del fondo per recupero crediti) non è di per sé irragionevole ed è ispirata da logiche di contenimento della spesa pubblica”. 

La pronuncia riveste particolare interesse perché riconosce la legittimità dell’operato comunale e, soprattutto, perché fissa dei parametri che dovranno guidare ogni pubblica amministrazione nella redazione di detti regolamenti. 

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