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Lunedì, 29 Aprile 2024
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Oltrepassa il limite di velocità sulla superstrada: autovelox non tarato, multa annullata

Dopo circa un anno è arrivata la pronuncia del giudice di pace, che ha accolto la contestazione di un'automobilista sanzionato dopo aver percorso la Brindisi-Lecce

LECCE - Circa un anno fa, un'automobilista brindisino si dirigeva con la propria auto sulla strada statale Brindisi - Lecce. L'autovelox presente all'altezza del Comune di Trepuzzi rilevò il superamento del limite di velocità di 50,55 km/h rispetto a quanto consentito in quel tratto.

Secondo le misurazioni, infatti, lo stesso automobilista avrebbe proceduto ad una velocità pari a 160,55 km/h rispetto al limite fissato a 110 km/h.

Oltre alla multa pecuniaria, di 543,00 euro, al medesimo automobilista venne comminata la decurtazione di 6 punti dalla patente e la conseguente sospensione della stessa per un periodo da uno a tre mesi. 

Ma il conducente del mezzo, ritenendo di non aver commesso l’infrazione contestatagli, si rivolse ad un legale - l’avvocato Giorgio Ingrosso del Foro di Brindisi - il quale valutati alcuni aspetti del caso,  tra cui la documentazione fotografica prodotta,  propose un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa.

Il Comune di Trepuzzi chiese il rigetto del ricorso, al fine di confermare la piena legittimità dell’operato della Polizia stradale. 

La pronuncia è arrivata martedì 12 settembre 2023, dopo circa dodici mesi. Il giudice di pace di Lecce, Anna Maria Cosi, ha accolto le argomentazioni svolte dal legale dell'automobilista, che manifestava l'illegittimità del rilevamento elettronico per difetto di omologazione e taratura del dispositivo Kria T-Express, oltre che sulla inattendibilità del rilievo fotografico. 

Il giudice, infatti, ha rilevato che “l’accertamento da cui è scaturito il verbale impugnato nel presente giudizio non può ritenersi attendibile ai fini dell’accertamento della velocità atteso che lo strumento di rilevamento utilizzato Kria T-Express risulta privo di idonea documentazione che attesti la avvenuta omologazione e taratura dello strumento all’atto della sua installazione presso la ss13 Brindisi - Lecce e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito”. 

“In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo" prosegue. In accoglimento della ulteriore eccezione sollevata dall’avvocato, il giudice ha altresì statuito che “la violazione in questione si fonda sulla fotografia esaminata dagli agenti e prodotta in atti: la stessa è poco chiara in ordine agli elementi essenziali quali ad esempio la targa della autovettura, che è poco visibile e non perfettamente leggibile”.

Sulla scorta delle argomentazioni illustrate, dunque, il giudice di pace di Lecce ha accolto il ricorso ed annullato il verbale di violazione al Codice della strada notificato all’automobilista.

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