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Cronaca

Processo Enel per le polveri di carbone, il Comune rinuncia all’Appello

L'Amministrazione Carluccio non impugna la sentenza con cui il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento danni, patrimoniali e non, per 30 milioni di euro: "In tal modo si evita un ulteriore aggravio di spesa per le casse pubbliche". La Provincia, invece, ha depositato per tempo i motivi per il ricorso

BRINDISI – Termini scaduti, fine della partita giudiziaria per il Comune di Brindisi: non sarà presente nel processo d’Appello scaturito dall’inchiesta sulla dispersione delle polveri di carbone dalla centrale Enel di Cerano. L’Amministrazione centrista di Angela Carluccio ha ritenuto di non impugnare la sentenza con cui il Tribunale, lo scorso 3 febbraio, ha respinto la richiesta di risarcimento danni, patrimoniali e non, per 30 milioni di euro, come da istanza depositata dall’avvocato Daniela Faggiano.

Ci sarà, invece, la Provincia che con il presidente Maurizio Bruno ha confermato incarico all’avvocato Rosario Almiento, lo stesso penalista che ha rappresentato l’Ente nel giudizio di primo grado, chiedendo un ristoro, anche per lesione dell’immagine e compromissione delle chance turistiche, pari a 500 milioni di euro, in aggiunta al danno strettamente ambientale.

Il tribunale di Brindisi

Per quale motivo, l’Amministrazione cittadina, ha deciso di non proseguire? Perché ha rinunciato alla battaglia intrapresa, nelle aule di giustizia, in difesa del territorio e dei suoi cittadini? La risposta che arriva da Palazzo di città è la seguente: “Non è utile proporre impugnazione avverso la suddetta sentenza, anche per evitare di gravare ulteriormente le casse del Comune di Brindisi”. E’ esattamente quanto si legge in una determina con cui è stato liquidato il compenso all’avvocato Faggiano per l’attività svolta nel processo incardinato davanti al Tribunale, in composizione monocratica. La professionista ha regolarmente consegnato al Comune copia delle motivazioni e chiesto l’orientamento da seguire. Non c’è stata però alcuna delibera di Giunta.

Il giudice Francesco Cacucci ha condannato Calogero Sanfilippo, Responsabile sino ad oggi, in seno ad Enel della produzione termoelettrica con l'impiego di carbone, e Antonino Ascione, Responsabile dell'Unità di Business di Brindisi dal 10 settembre 2007 sino a oggi a nove mesi, pena sospesa e non menzione, benefici riconosciuti essendoci stata una “inversione di rotta” rispetto alle condotte oggetto di contestazione, con il completamento della copertura del carbonile. Ma il passato, non può essere cancellato. E di conseguenza, entrambi, sono stati condannati al risarcimento dei danni patiti da 62 brindisini, tra agricoltori e residenti nella zona, in solido con Enel spa in veste di responsabile civile. Trattandosi di posizioni differenti e di una quantificata complessa, il giudice non ha disposto alcuna provvisionale, rimandando il tutto in sede civile.

Secondo il Tribunale, è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio che le polveri di carbone sia state “superiori alla stretta tollerabilità” e che “Enel ne fosse consapevole”, per questo è stato affermato il  “dolo diretto”, quindi l’”inerzia della società, con attività persistente nella sua gravità”. Nelle motivazioni è stato, inoltre, riconosciuto il “disagio anche psicologico degli agricoltori”.

Il giudice ha scritto questo: “Che dalla centrale, in particolare dal nastro trasportatore e dal parco carbonile, provenissero polveri di carbone che, sia per l’effetto del vento che per l’azione di movimentazione del combustibile, si propagavano nell’ambiente, è circostanza che il Tribunale ritiene possa dirsi pacificamente accertata”. Non solo. “Del resto – si legge – è sufficiente ripercorrere tutte le fasi dei programmi adottati negli anni dall’azienda per coglierne immediatamente l’ampiezza e la piena consapevolezza delle sue dimensioni da parte della dirigenza amministrativa e tecnica”.

La cupola del carbonile coperto della centrale Enel Federico II (foto Ingegneri.info)-2

Rispetto, invece, alle posizioni di Comune e Provincia ha concluso per la “carenza di legittimazione” perché l’istruttoria ha dimostrato che la diffusione della polvere di carbone, così come contestata, ha riguardato alcune aree adiacenti la centrale Federico II e non può assurgere a questione che riguarda l’intera collettività locale”. Sulla base di tale argomentazione, ha respinto al mittente le richieste di entrambi gli Enti locali dopo aver ricordato, mutatis mutandis, il caso della Xylella fastidiosa e i danni lamentati “da un ente locale del Brindisino che aveva impugnato provvedimenti concernenti le misure adottate da autorità nazionali e regionali per fronteggiare la dichiarata emergenza legata alla diffusione del batterio”.

Il Tar del Lazio ha affermato la carenza di legittimazione attiva del Comune sostenendo che il gravame aveva ad oggetto provvedimenti riguardanti interessi di singoli proprietari di terreni agricoli e non quelli della collettività. Lo stesso principio, a giudizio del Tribunale di Brindisi, vale per la dispersione delle polveri di carbone. Né può avere rilievo – è scritto nelle motivazioni – che “nel 2007 il sindaco di Brindisi aveva adottata l’ordinanza con cui aveva imposto il divieto di coltivazione in aree limitrofe all’impianto, atteso che in tale occasione aveva agito nell’esercizio di poteri dal titolo V del decreto legislativo 152 del 2006 e non nell’esercizio delle funzioni conferite dal Testo unico sugli enti locali”.

“Indimostrata è la presunta pubblicità negativa subita a livello internazionale dalla provincia brindisina a causa della presenza della centrale con conseguente riduzione del turismo e perdita di chance intese come occasioni di sviluppo economico”, come invece lamentava la Provincia. Ma adesso l’Amministrazione di Bruno avrà modo di presentare le proprie ragioni in Appello, mentre per il Comune di Brindisi non ci sarà più diritto di parola.

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