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Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca

Stop a Formica Ambiente dal Tar di Lecce: "Fideiussioni inaffidabili"

La produzione della polizza fideiussoria sembra il punto debole di non poche aziende che arrivano a Brindisi per gestire discariche, raccolta rifiuti o impianto di trattamento dei rifiuti. Alla fine inciampa su questo adempimento anche Formica Ambiente (società da tempo in amministrazione giudiziale), che si è vista respingere dalla prima sezione del Tar di Lecce il ricorso contro nota del 27 novembre 2013 con la quale il dirigente del Settore ambiente della Provincia di Brindisi aveva diffidato la società

BRINDISI – La produzione della polizza fideiussoria sembra il punto debole di non poche aziende che arrivano a Brindisi per gestire discariche, raccolta rifiuti o impianto di trattamento dei rifiuti. Alla fine inciampa su questo adempimento anche Formica Ambiente (società da tempo in amministrazione giudiziale), che si è vista respingere dalla prima sezione del Tar di Lecce il ricorso contro nota del 27 novembre 2013 con la quale il dirigente del Settore ambiente della Provincia di Brindisi aveva diffidato la società che gestisce la discarica di rifiuti speciali non pericolosi nella omonima contrada a prestare entro 10 giorni le garanzie finanziarie secondo le modalità stabilite nella suddetta deliberazione n. 35, e contro la  nota del 4 dicembre 2013 con la quale lo stesso funzionario aveva dichiarato non accoglibile la polizza prodotta da Formica Ambiente.

E senza polizia fideiussoria, Formica Ambiente non può operare. “La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa”, ricorda la prima sezione del Tar salentino nella sentenza del 9 ottobre. Cioè, la fideiussione richiesta dagli enti pubblici preposti al rilascio delle autorizzazioni è un paracadute per il territorio sia nel corso della vita della discarica, che a fine ciclo. E’ denaro con cui si può sopperire ai mancati adempimenti da parte dei gestori.

Il Palazzo della Provincia di Brindisi-2Ma Formica ambiente, secondo il dirigente del Settore ambiente della Provincia di Brindisi, ma anche secondo gli uffici preposti della Regione Puglia, ha presentato un soggetto garante ritenuto non affidabile secondo i criteri previsti dalla legge. Quindi il Tar ha giudicato non ammissibile il ricorso della società, in cui la stessa, tra le altre cose, eccepiva che la decisione del dirigente della Provincia rappresentava una violazione e una falsa applicazione del regolamento della regione Puglia n.18/2007, e la violazione della determina Aia del 5 giugno 2008. Parliamo della vecchia Autorizzazione integrata ambientale rilasciata a suo tempo a Formica Ambiente dalla Regione, tornata in vigore nelle more di un giudizio intentato dal Comune di Brindisi che aveva prodotto la sospensione dell’efficacia della nuova Aia, perché carente della Valutazione del danno sanitario, e che tuttavia aveva ottenuto come effetto collaterale la possibilità per la discarica di continuare a funzionare con le vecchie regole (Nella foto, il palazzo della Provincia).

Ma senza garanzia, no: la discarica non può operare se non deposita una fideiussione con i crismi richiesti dalle norme, in questo caso quelle della Regione Puglia cui si ispirano anche quelle della Provincia. Non a caso, nel giudizio in questione con memoria depositata in data 3 gennaio 2014 si era costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo in via preliminare l’irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità del ricorso di Formica Ambiente, nonché la sua infondatezza, e sostenendo che “anche in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, in quanto l’amministrazione provinciale dovrebbe comunque valutare la validità della garanzia finanziaria nei termini del regolamento regionale n.18/2007 o, comunque, in base alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4 del d.lgs. 36/2003”.

E nel caso in esame, si osservava nella memoria della Regione Puglia, “la ricorrente ha presentato un polizza di fideiussione predisposta da FinWorld, intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del d.lgs. 385/1993 (soggetto non ricompreso tra quelli titolati a rilasciare garanzie in questo settore ai sensi del punto 3 dell’Allegato A del regolamento regionale n.18/2007), rilevando altresì che la FinWorld non è né un’azienda di credito (di cui all’art.5 del R.D.L. n.375/1936 e successive modifiche e integrazioni) né un’impresa di assicurazione presente negli elenchi gestiti dall’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, succeduto ai sensi del d.l. 6 luglio 2012 n.95 (convertito con legge 7 agosto 2012 n.135) in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’Isvap”.

La sede del Tar di LecceIl Tar, decidendo, ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato, “secondo il quale (per tutte la sentenza 412/2012) “la disciplina contenuta nel citato art. 1 della legge nr. 348 del 1982 conserva la propria specialità rispetto alla normativa generale sul sistema bancario, di modo che l’assimilazione delle società di intermediazione finanziaria alle banche ai fini dell’esercizio delle attività creditizie, prevista dall’art. 106 del d.lgs. citato, non opera per le garanzie da prestarsi dalle imprese che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, attesa l’esigenza di assicurare, in tale settore, un particolare e qualificato grado di affidabilità del soggetto garante, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto”.

Quindi, per i giudici amministrativi, la Formica Ambiente avrebbe dovuto prestare fideiussione scegliendo tra le ampie possibilità indicate dalla legge, ma non utilizzato invece un soggetto di intermediazione finanziaria, risultando pienamente logica la discriminazione tra banche e intermediari finanziari, “posto che questi ultimi sono assoggettati, dallo stesso d.lgs. nr. 385/1993, a un diverso regime di controlli, affidato all’Ufficio Italiano dei Cambi, il cui scopo non è tanto quello di garantire la solidità dell’impresa (come è per la vigilanza bancaria) quanto, piuttosto, quello di sorvegliare la professionalità e la correttezza dei soggetti che operano nel settore della gestione dei flussi finanziari”. Da qui, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Formica Ambiente è rappresentata in giudizio dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto, mentre la Provincia è stata rappresentata dagli avvocati Mario marino Guadalupi e Mariangela Carulli, che hanno introdotto l'eccezione sulla natura della FinWorld (e sulla tipologia di garanzia prestata) accolta dai giudici amministrativi.

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