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Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca

Caso Ocean Viking, si discuterà l'eccezione di incostituzionalità del decreto Piantedosi

Il tribunale di Brindisi, sezione civile, si è espresso: respinta la richiesta di annullamento del decreto di sospensione del fermo a carico della nave, attraccata nel porto dopo aver salvato 261 migranti

BRINDISI - Venerdì 5 aprile prossimo si discuterà sull'eccezione di incostituzionalità relativa al decreto Piantedosi. La tesi è stata sollevata dagli avvocati Dario Belluccio e Francesca Cancellaro, che difendono le ragioni della ong Sos Méditerranée. La vicenda è quella relativa al fermo amministrativo - sospeso dal tribunale di Brindisi - della nave Ocean Viking, che aveva attraccato nel porto di Brindisi il 9 febbraio scorso. A bordo c'erano 261 migranti, salvati nelle acque del Mediterraneo. La giudice Roberta Marra ha depositato ieri, martedì 19 marzo, l'ordinanza relativa al caso, dopo la "combattuta" udienza del 14 marzo scorso. In quell'occasione si è tenuta una battaglia al calor bianco tra l'avvocato Giovanni Pedone - che rappresentava l'avvocatura dello Stato (i ministeri interessati sono quelli degli Interni, dei Trasporti e di Economia e Finanza) - e i colleghi Belluccio e Cancellaro, in rappresentanza della ong. L'ordinanza della giudice Marra riguarda anche altri rilievi dibattutti in aula.

Giudice Roberta Marra

Sulla sospensione del fermo amministrativo

Un passo indietro: dopo lo sbarco, le autorità italiane avevano disposto il fermo amministrativo, per 20 giorni, nei confronti della Ocean Viking, per presunte violazioni del decreto Piantedosi. Gli avvocati della ong avevano contestato questa versione: il capitano della Ocean Viking avrebbe agito correttamente. Per confermare la loro tesi, avevano anche presentato le conversazioni intercorse tra guardia costiera libica e la nave battente bandiera norvegese. Poi, il 21 febbraio, la giudice Marra aveva sospeso il fermo amministrativo, come già accennato. L'avvocatura dello Stato ha invece tenuto il punto. La sospensione del fermo era stata motivata citando ben tre articoli della Costituzione italiana. Il decreto Piantedosi "modifica" quello Lamorgese del 2020. Il fermo dura 20 giorni, i tempi di impugnazione sono più lunghi. Nell'ordinanza di ieri, si legge: "Tale opzione interpretativa, inoltre, appare l'unica conforme a Costituzione (art. 24 e 113 c.p.c.), per le ragioni anzidette: l'impossibilità di una autonoma impugnazione della sola misura del fermo amministrativo risponde all'esigenza di riconoscere al soggetto sanzionato un'effettiva tutela giurisdizionale, atteso che i tempi necessari per l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione vanificherebbero l'azione di opposizione alla sanzione del fermo, comminato dall'autorità per la durata di venti giorni".

Sull'eccezione di difetto di giurisdizione

La giudice ha accolto l'eccezione di legittimazione attiva di chiamata nel processo del legale rappresentante della Sos Méditerranée. L'avvocatura dello Stato, sempre nella scorsa udienza, aveva contestato anche la competenza del caso, affermando che spettasse a un giudice amministrativo. La tesi è stata rigettata dalla giudice: "Si deve pertanto ritenere che il rinvio alla disciplina del fermo debba estendersi anche alla previsione di cui all'art. 204 bis del Codice della Strada, in cui è prevista, in alternativa al ricorso dinanzi al prefetto (art. 203), la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria, con applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e, in particolare, del precedente art. 6, comma 5 lett. c), che prevede la competenza del tribunale in luogo di quella residuale del giudice di pace nel caso in cui sia prevista l'applicazione congiunta a quella pecuniaria di una sanzione accessoria non pecuniaria". Anche qui, rileva la giudice brindisina, le tempistiche sono importanti: il fermo dura 20 giorni, i "tempi" del ricorso possono arrivare a 120 (i tempi a disposizione del prefetto). Ecco, l'eventuale accoglimento del ricorso sarebbe pressoché inutile per il ricorrente, ergo questa interpretazione viene "imposta dalla necessaria lettura costituzionalmente orientata dell'impianto normativo in esame".

Ocean Viking

Sulla costituzionalità del decreto Piantedosi

E' sulla parola "Costituzione" che si gioca "una partita" più grande. Proprio l'udienza del 14 marzo scorso era stata aperta dalle parole della giudice Marra, che aveva parlato della questione di legittimità costituzionale del decreto Piantedosi. Se da un lato i due avvocati della Sos Méditerranée avevano ribadito più volte che la priorità, per il diritto internazionale, è la salvaguardia della vita umana, dall'altro lato si registra la posizione ferma del Governo Meloni, che con il decreto Piantedosi pensava di aver realizzato un'azione di contrasto al fenomeno migratorio (fenomeno che, va detto, non dipende dal segno politico del Governo pro tempore in carica, ma da questioni di geopolitica che travalicano non solo i confini nazionali, ma proprio quelli continentali). Ecco, la prossima udienza presso il tribunale di Brindisi affronterà una questione complessa: si terrà una "discussione in ordine all'eccezione di incostituzionalità formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e sulla questione di costituzionalità rilevata d’ufficio all'udienza del 14 marzo 2024 e sottoposta al contraddittorio delle parti". Insomma, il decreto Piantedosi potrebbe dover passare un esame: quello di costituzionalità, laddove tenta di regolamentare e limitare l'attività delle ong, che soccorrono i naufraghi in mare aperti per portarli in salvo.

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