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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Contenzioso con il Comune di Brindisi: Virtus Francavilla sconfitta in tribunale

Il giudice rigetta l’opposizione a un decreto ingiuntivo da 11mila euro. Al centro della vicenda i servizi di gestione della viabilità svolti dalla Polizia Locale di Brindisi in occasione delle partite di Serie C disputate al “Fanuzzi”, nel 2018

BRINDISI – La Virtus Francavilla viene sconfitta in tribunale dal Comune di Brindisi. Il giudice onorario (Gop) Maria Antonietta Dilonardo ha rigettato l’opposizione della società calcistica contro un decreto ingiuntivo da 11mila euro che nel dicembre 2018 era stato emesso dal tribunale di Brindisi, su istanza della locale amministrazione comunale. 

Il contenzioso verte intorno al pagamento dei servizi resi dalla Polizia Locale di Brindisi in occasione delle gare valevoli per il campionato di Serie C disputate dalla Virtus Francavilla presso lo stadio Fanuzzi di Brindisi, nel 2018. All’epoca il sodalizio biancazzurro non poteva infatti utilizzare lo stadio Giovanni Paolo II (oggi Nuovarredo Arena) di Francavilla, in quanto sottoposto a un massiccio intervento di restyling per l’omologazione alle prescrizioni della Lega Pro. 

La Virtus  aveva chiesto l’annullamento del decreto ingiuntivo, ritenendolo “infondato, ingiusto, illegittimo”. In via riconvenzionale la società ha chiesto la condanna del Comune di Brindisi alla restituzione di una somma pari a 8.154, a titolo di “versamenti per servizi aggiuntivi resi dalla Polizia Locale a favore di terzi”.

L’amministrazione comunale è stata difesa dagli avvocati Monica Canepa ed Emanuela Guarino, che hanno approntato la linea difensiva d’intesa con il comando di Polizia Locale, diretto dal comandante Antonio Orefice. 

La convenzione con il Comune

Alla base del decreto ingiuntivo vi era una convenzione stipulata fra Virtus Francavilla e Comune di Brindisi in virtù della quale l’amministrazione comunale, tramite la Polizia Locale, si impegnava a effettuare i servizi di viabilità intorno allo stadio Fanuzzi, in occasione delle partite “casalinghe” dei biancazzurri. Questo al costo di 1.301 euro a partita, oltre a un eventuale buono posto di 7 euro, a carico della Virtus. Ma nell’opposizione al decreto ingiuntivo la Virtus ha sostenuto di aver firmato tale convenzione “per essere incorsa in un errore di diritto in cui era stato indotta”. L’errore consisterebbe nel fatto che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto fare riferimento alla Figc (Federazione italiana gioco calcio) per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni richieste. Questo perché la Figc, sulla base della linea sposata dalla Virtus, pur avendo una forma associativa giuridica di diritto privato, persegue finalità di interesse generale, di valenza pubblicistica. 

Nelle proprie memorie, il Comune di Brindisi ha rimarcato come “la partita di calcio – sintetizza il gop Dilonardo - non può che essere considerata attività di natura priva di interesse pubblico, che persegue finalità lucrative, esulando dai servizi fondamentali affidati ad un ente locale, con la precisazione che i servizi resi dalla Polizia Locale nell’ambito della convenzione per cui è causa non rientrano nell’ambito dell’ordine pubblico ma mirano solo a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione”.

Le motivazioni

Con ordinanza dell’ottobre 2019, il tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In fase dibattimentale si sono svolti l’interrogatorio formale del legale rappresentante della Virtus e prova testimoniale. Ieri (19 ottobre 2023) la sentenza di rigetto delle domande della società opponente.

Il gop ha riportato dei passaggi degli statuti della Figc e della Lega, che farebbero emergere due aspetti: “il rapporto di affiliazione tra la Società sportiva e la Figc – si legge nella sentenza - che, in quanto tale, esclude la immedesimazione tra le due”; “l’organizzazione del campionato di calcio è compito della Lega (Pro) la quale è un’associazione di società sportive di natura privata e non già della Figc”. 

“In tali presupposti - scrive il giudice - è di tutta evidenza come sia da escludersi che possa risalirsi alla Figc per potersi affermare che la Convenzione del 18 marzo 2018 non poteva essere sottoscritta dall’odierno opponente, pacifico essendo che l’organizzatore del campionato è la Lega, sicché gli assunti difensivi della Virtus Francavilla appaiono come forzature interpretative prive di fondamento sotto ogni aspetto”. Il Comune di Brindisi ha quindi “correttamente individuato” nel sodalizio calcistico il soggetto tenuto al pagamento delle attività svolte dalla Polizia Locale, “pacificamente inerenti la regolazione della circolazione veicolare per consentire la sicurezza e la fluidità del traffico e non già la sicurezza dell’ordine pubblico”.

Il giudice ha ritenuto inoltre eccessivo (“ultroneo”, in gergo giuridico) il richiamo da parte della società alla conferenza Stato – Città, che ha demandato alla piena autonomia degli enti locali “la puntuale definizione ed elencazione delle manifestazione escluse dall’obbligo della corresponsione delle spese”, “senza null’altro precisare – scrive ancora il giudice - in merito alla interpretazione dell’. 22 co. III bis del D.L. 50/17”. L’amministrazione, anzi, con il regolamento approvato dal commissario prefettizio nel maggio 2018, “non ha escluso dall’obbligo in questione le partite di calcio, ma ha anzi, a titolo esemplificativo incluso nello stesso le manifestazioni sportive, quale, indubbiamente può essere ritenuto un incontro calcistico”. 

Da tali considerazioni “consegue – conclude il Gop - l’insussistenza dell’errore di diritto invocato dall’opponente, non ricorrendone alcun presupposto, anche sotto il profilo dalla asserita induzione nello stesso da parte dell’altro contraente”. Il decreto ingiuntivo diventa quindi esecutivo e la Virtus viene condannata, in persona del suo rappresentante legale, alla rifusione in favore del Comune di Brindisi delle spese processuali. La sentenza potrà essere impugnata in appello. 

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