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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Il Tar rigetta il ricorso di Rollo

BARI – Il consiglio regionale della Puglia ha rigettato il ricorso presentato da Marcello Rollo, consigliere regionale Udc e presidente del Consorzio Asi di Brindisi, per difetto di giurisdizione. La materia infatti, ha sancito la seconda sezione del Tribunale amministrativo del capoluogo di regione, è di competenza del giudice ordinario.

BARI – Il consiglio regionale della Puglia ha rigettato il ricorso presentato da Marcello Rollo, consigliere regionale Udc e presidente del Consorzio Asi di Brindisi, per difetto di giurisdizione. La materia infatti, ha sancito la seconda sezione del Tribunale amministrativo del capoluogo di regione, è di competenza del giudice ordinario, come sostenuto dagli avvocati della Regione Puglia nella loro memoria difensiva. Decade pertanto anche la sospensiva dell’efficacia della delibera con cui il consiglio regionale pugliese aveva sancito l’incompatibilità tra le due cariche rivestite da Rollo, determinandone la decadenza da consigliere regionale entro dieci giorni dalla deliberazione, se Rollo non avesse optato tra uno dei due incarichi.

Marcello Rollo pertanto, nelle more del ricorso che quasi certamente presenterà al giudice civile, dovrà o decidere, o rassegnarsi alla decadenza dalla carica di consigliere regionale. La presidenza del consiglio regionale stesso ha già ricevuto gli atti da una delle parti in causa (ma potrebbe anche attendere la notifica formale della sentenza da parte del Tar), e procedere con la formalizzazione della decadenza di Rollo. A meno che lo stesso non riesca ad ottenere un provvedimento d’urgenza anche dal tribunale civile. Per ora ha incassato una sconfitta.

Il Tar, dunque, non è entrato nel merito della vicenda. Nella sentenza che accoglie l’opposizione della Regione Puglia, la seconda sezione di Bari rileva che “è fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione e tanto induce il Collegio a definire con sentenza la controversia. In particolare convince la giurisprudenza citata dalla difesa regionale, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la quale afferma che, in materia di contenzioso elettorale, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato passivo”.

“Né la giurisdizione del giudice ordinario – dice il Tar - incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo e passivo (ex multis, CdS, Sez. IV, n. 3211/2013 che cita, a sua volta, Cass., Sez. un., n. 5574/2012; n. 3167/2011; n. 23682/2009; n. 22640/2007; n. 2053/2006; n. 8469/2004; n. 11646/2003)". Qui sotto in allegato la sentenza.

sentenza tar bari - rollo

 

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