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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Pensione percepita anche all’estero: pensionato vince causa contro l’Inps

Il giudice boccia la richiesta di restituzione dell'indebito percepito fra il 1995 e 2004, a causa della duplicazione contributiva. Dichiarata la prescrizione del credito

BRINDISI – Avrebbe dovuto restituire all’Inps 11.406 euro per la concessione della pensione estera, con duplicazione contributiva, in un arco temporale compreso fra il 1995 e il 2005. Ma il tribunale di Brindisi ha bocciato la richiesta dell’Inps, accogliendo in parte il ricorso di un pensionato brindisino assistito dall’avvocato Francesco Monopoli. Il giudice del tribunale di Brindisi-ufficio Lavoro, Piero Primiceri, con sentenza emessa nei giorni scorsi, ha infatti dichiarato la prescrizione del credito rivendicato dall’Inps per il periodo compreso fra il febbraio 1995 e il gennaio 2004. Il ricorrente dovrà restituire solo la somma indebitamente percepita fra il febbraio 2004 e il giugno 2005. 

Con ricorso depositato nel marzo 2016, l’avvocato Monopoli ha sollevato una serie di eccezioni: la notifica del presunto indebito avvenuta solo il 21 gennaio 2014 “e quindi abbondantemente dopo il secondo anno successivo alla verifica, trattandosi di somme erogate dall’1 febbraio al 30 giugno 2005”; “la assoluta mancanza di dolo da parte dell’interessato”, considerato che lo stesso non ha fatto ricorso ad alcun raggiro o artificio per la duplicazione della pensione, mentre “l’Inps aveva da tempo la disponibilità delle informazioni necessarie per la rideterminazione della pensione, essendo in tal modo esclusivamente ascrivibile all’Istituto l’errore nel quale lo stesso è incorso”: “la prescrizione del diritto di ripetizione all’indebito in quanto il termine di prescrizione decennale applicabile al caso non può che decorrere dalla data di erogazione dei singoli ratei di pensione”; in caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, la richiesta, “in applicazione dell’articolo 38 c.8 della legge n. 448/2001, di non farsi luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso, essendo stato il ricorrente percettore di un reddito personale imponibile ai fini Irpef per il 2000, superiore a 8.263 euro e, precisamente, pari a 15.398 euro”. 

L’istituto previdenziale, costituitosi in giudizio, ha invece eccepito la decadenza dell’azione e l’infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto. Con pronunciamento del 15 luglio, il giudice ha ritenuto in parte fondata la domanda, accogliendo parzialmente l’eccezione di prescrizione sollevata dal legale del ricorrente. Nel rimarcare che l’indebito risale al periodo febbraio 1995-giugno 2005, Primiceri chiarisce che il termine di prescrizione è “parzialmente maturato alla data di ricevimento della nota con la quale l’Inps ha chiesto la restituzione delle somme per cui si procede”. A tal proposito “non vi è alcuna prova in atti che la nota datata 22 maggio 2005 sia stata effettivamente spedita e ricevuta dal ricorrente, sicché il primo atto interruttivo della prescrizione deve considerarsi la nota datata 16 gennaio 2014, ricevuta dalla moglie del pensionato il 31 gennaio 2014”. 

Per quanto riguarda il periodo compreso fra il febbraio 2004 e il giugno 2005, “dalla documentazione in atti – si legge nella sentenza – si evince che l’indebito previdenziale, è stato determinato dalla domanda di pensione a carico di Stato estero presentata dal ricorrente il 19 gennaio 2005, circostanza questa non contestata da quest’ultimo”. “Non essendo configurabile – prosegue il giudice – un errore imputabile all’istituto, alcun rilievo può avere la dedotta buona fede del pensionato nel riscuotere le suddette somme, posto che l’elemento soggettivo del ricorrente può rilevare solo ai fini di escludere il dolo dello stesso e per non evitare la ripetibilità dell’indebito scaturito dalla propria domanda di pensione presentata all’estero”. Per questo motivo, il giudice non ha accolto tale parte di ricorso. 

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