rotate-mobile
Cronaca

"L'indennità di accompagnamento non va restituita se l'invalido è ricoverato"

Importante vittoria dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) sulla restituzione dell'indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall'Inps agli invalidi civili. Accolto il ricorso presentato dai legali dell'associazione, gli avvocati Marco Masi e Marco Elia

BRINDISI – Importante vittoria dell’Adoc (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori) sulla restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps agli invalidi civili. Accolto il ricorso presentato dai legali dell’associazione, gli avvocati Marco Masi e Marco Elia.

Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza allo sportello provinciale dell’Adoc relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.avvocati marco masi e marco elia-2

Sul punto erano già intervenuti gli avvocati Elia e Masi dell’Adoc di Brindisi i quali, già da subito, avevano affermato il paradosso di tale situazione fattuale confermando la concreta possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti. Ed infatti, a distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 che ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.

In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza richiesta dai legali nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. In altre parole, i cittadini non dovranno più restituire tali somme all’Inps che, peraltro, è stato condannato – nella sentenza richiamata – al pagamento delle spese legali.

L’Adoc nel sottolineare l’importanza che la sentenza assume per migliaia di cittadini residenti sul territorio nazionale tiene a ricordare anche l’intensa attività svolta in Prefettura, con esiti positivi, al fine di preservare i destinatari dei provvedimenti anche dal reato di natura penale.

Pertanto, qualora dovessero pervenire richieste di pagamento da parte dell’Inps e/o della Prefettura si ricorda che l’ufficio legale dell’Adoc di Brindisi è a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di assistenza nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 17. Per informazioni e contatti telefonare al 349 0733840 o inviare una e mail all’indirizzo brindisi@adocpuglia.it

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

"L'indennità di accompagnamento non va restituita se l'invalido è ricoverato"

BrindisiReport è in caricamento