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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

"Maxi bolletta non motivata adeguatamente": annullato decreto ingiuntivo

Il tribunale di Brindisi ribalta la decisione del giudice di pace e dà ragione a un utente che si era opposto a una fattura da 1500 euro di una società energetica

BRINDISI – Gli hanno contestato fatture non pagate per un importo complessivo pari a 1.544 euro, senza dimostrare la fondatezza di tale richiesta. Il giudice del tribunale di Brindisi, Alfonso Pappalardo, ha annullato un decreto ingiuntivo emesso nel 2015 dal giudice di pace, su istanza di una società che gestisce forniture di gas. La sentenza ha ribaltato il precedente pronunciamento del giudice di pace, che aveva bocciato l’opposizione al decreto ingiuntivo presentata dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi (foto in basso), dell’ufficio legale dell’Adoc Uil Brindisi, per conto del ricorrente, un brindisino di 69 anni.

La lunga vicenda giudiziaria affonda le sue radici a inizio 2011, quando l’utente cambia il gestore per la fornitura del gas, ma dopo una breve parentesi torna a quello precedente. Tutto bene fino a ottobre 2013, quando la società da cui era temporaneamente transitato gli invia un sollecito di pagamento di una somma superiore ai 1500 euro. Il 69enne apprende dal gestore con cui aveva il contratto in essere che si trattava di un errore di fatturazione, ma nel 2015 arriva il decreto ingiuntivo. Ne scaturisce un contenzioso in cui la società energetica si aggiudica il primo round, in quanto il giudice di pace rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo e condanna il cittadino al pagamento, a favore dell’azienda, delle spese del giudizio.

avvocati marco masi e marco elia-2

La parte soccombente non si arrende e tramite gli avvocati dell’Adoc propone appello nei confronti della sentenza, contestando “la palese erroneità della quantificazione del credito vantato dalla società e la insussistenza del medesimo”.  I legali chiedono inoltre l’inversione dell’onere della prova operata dal giudice di pace e si oppongono alla “ingiustificata liquidazione” a favore della società quantificata in 50 euro di spese. In tribunale, il 69enne riesce a far valere le sue ragioni.

Nella comparsa conclusionale, i legali fanno notare una evidente discrepanza fra i consumi di gas (per un importo pari a 1.120 euro) che risultavano da una fattura inviata dal gestore e quelli invece indicati in una lettura del contatore del giorno successivo (per un importo pari a 252 euro). L’altro concetto al centro del contenzioso è quello dell’onere della prova. Gli avvocati rimarcano infatti come l’utente che contesta la bolletta non possa essere “penalizzato in giudizio della distribuzione dell’onere probatorio”, poiché, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 10313 del 28.05.2004, è “sempre al gestore e fornitore del gas metano che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale”. Nel caso in questione, inoltre, “non solo lasocietà non ha provato i consumi ma l’utente, a mezzo del deducente procuratore – sostengono sempre i legali - ha dimostrato la erroneità della fattura e, pertanto, la illegittimità della pretesa creditoria”.

Tale principio viene confermato dal giudice di Brindisi. “Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo – si legge nella sentenza – avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”. La società, insomma, secondo il giudice, non ha avuto la premura di provare la sussistenza della propria pretesa creditoria, “limitandosi ad invocare, a sostegno della medesima, una documentazione tutta di provenienza unilaterale del creditore, non utilizzabile nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo”. Alla contestazione sull’incongruenza della fattura con la lettura del contatore la stessa società “non è stato in grado di controbattere – conclude il giudice – se non invocando la stessa documentazione di formazione unilaterale allegata al ricorso per ingiunzione”. Per questo l’appello, ritenuto fondato, è stato accolto. Di conseguenza il decreto ingiuntivo del giudice di pace è stato dichiarato nullo e privo di effetti. 

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