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Sabato, 27 Aprile 2024
Ambiente

Formica Ambiente, sospeso dal Tar il rinnovo dell'autorizzazione della Regione

Il Tar sospende il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale alla Formica Ambiente su ricorso del Comune di Brindisi e di quelli di San Vito, Mesagne e Carovigno. Ma il caso è complesso

BRINDISI – Nelle stesse ore in cui BrindisiReport.it rende noto che Aimeri Ambiente ha chiesto un risarcimento danni di 5,6 milioni di euro al Comune di Brindisi per il mancato avvio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani che l’amministrazione civica le aveva affidato con atti sospesi dalla giustizia amministrativa (giunta che ieri ha imboccato l’ultima strada possibile, quella del Consiglio di Stato, ed ora si capisce perché), fatto invece non divulgato dallo stesso Comune, il sindaco Mimmo Consales annuncia che su ricorso del Comune di Brindisi, (e con il concorso in giudizio anche dei Comuni di San Vito dei Normanni, Mesagne e Carovigno, va precisato), la prima sezione del Tar di Lecce, la stessa che ha bocciato più volte affidamenti e ordinanze di Consales per il servizio di igiene urbana, ne ha accolto invece il ricorso contro il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale a Formica Ambiente, che gestisce la discarica di rifiuti speciali non pericolosi nell’omonima contrada, da parte della Regione Puglia, sospendendola e fissando l’udienza per l’8 ottobre prossimo. Motivazione, il mancato preventivo rapporto di Valutazione del Danno Sanitario.

Mimmo Consales“L’art.2 della legge regionale 21/2012 prescrive - scrive il Tar nell’ordinanza depositata oggi 22 maggio in segreteria - che, in sede di prima applicazione della medesima normativa, il rapporto di Valutazione del Danno Sanitario debba essere predisposto entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento attuativo di cui al comma 1 (regolamento n.24/2012) – circostanza che nella specie non si è verificata – e il comma 6 dell’art.6 della citata legge regionale 21/2006 prevede la trasmissione senza indugio del VDS all’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale per le determinazioni di propria competenza; pertanto nella fattispecie appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, assumere rilevanza la mancata predisposizione dello stesso in sede di rinnovo dell’Aia citata, non potendosi ritenere che l’omissione di adempimenti correlati alla tutela dell’ambiente da parte della struttura regionale possa giustificare l’inizio di attività che, in assenza della VDS e della eventuale VIS (Valutazione Impatto Sanitario), possono causare danno ambientale”.

Ma cosa dice l’articolo 2 della legge regionale 21/2012? Indica anche i soggetti che devono predisporre la Valutazione del Danno Sanitario. La cosa non è affatto secondaria perché l’assessore regionale all’ambiente Lorenzo Nicastro, nei mesi scorsi rispondendo alle critiche del sindaco Mimmo Consales, difese l’operato dei propri uffici ricordando che tutti gli enti coinvolti per i pareri preventivi al rinnovo dell’Aia si erano espressi positivamente, Comune di Brindisi incluso.  

Il fondo della discarica-2Ecco l’articolo 2: “1. In riferimento alle zone di cui all’articolo 1, l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (Ares), l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (Arpa Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio, sotto il coordinamento di Arpa Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La VDS è realizzata nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione in materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni. Con separato atto regolamentare della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto VDS deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1”.

Il richiamo all’articolo 1 rende meno chiara di quanto si pensi l’applicabilità dell’articolo 2 al caso della Formica Ambiente. Infatti la legge regionale 21/2012 è stata pensata e varata per le aree inquinate di Taranto e Brindisi. Il punto è: si applica all’intero territorio provinciale, oppure solo al perimetro delle aree Sin? In tal caso Formica Ambiente sarebbe fuori. Ecco l’articolo 1: “1. La presente legge si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale.

Lorenzo Nicastro2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall’articolo 6 (Piano regionale di intervento) della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché nelle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle quali sono insediate attività industriali, nonché nelle aree che dovessero essere dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale o Sito di interesse nazionale di bonifica.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli stabilimenti, insediati nelle zone di cui al comma 2, nonché a tutte le parti impiantistiche a essi connessi, che sono soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa); b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative; c) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti di cui all’articolo 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), comma 12, del d.lgs. 152/2006.

4. Sono comunque escluse le attività di cui all’articolo 272 (Impianti e attività in deroga), commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006”.

Il sindaco Consales ha lamentato un “massacro mediatico” nei confronti dell’operato dell’amministrazione comunale a proposito del caso Formica Ambiente. Le norme dimostrano che la faccenda non è affatto semplice, e a ottobre davanti al Tar nessuno si presenterà con la vittoria in tasca. Bisogna anche dire che sui rifiuti speciali e sugli impianti di trattamento e stoccaggio è necessario avere una linea che preveda l’applicazione della normativa in maniera univoca per tutti gli impianti e progetti. Inclusi i rifiuti solidi urbani e le questioni aperte nella zona industriale.

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