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Sabato, 27 Aprile 2024
Ambiente

"Quella di Brindisi Lng davanti al Consiglio di Stato è una vittoria di Pirro"

BRINDISI - La sentenza dell'altro giorno del Consiglio di Stato, che senza entrare nel merito del contenzioso ha giudicato preliminarmente inammissibile il ricorso della Provincia di Brindisi contro la restituzione agli usi legittimi della aree bonificate o da caratterizzate da parte di Brindisi Lng, annullando quindi la sentenza del Tar di Lecce che nel 2007 accoglieva invece quel ricorso, ha fugato il rischio per la società inglese di ritrovarsi con una colmata eseguita in maniera illegittima, con tutte le conseguenze del caso.

BRINDISI - La sentenza dell'altro giorno del Consiglio di Stato, che senza entrare nel merito del contenzioso ha giudicato preliminarmente inammissibile il ricorso della Provincia di Brindisi contro la restituzione agli usi legittimi della aree bonificate o da caratterizzate da parte di Brindisi Lng, annullando quindi la sentenza del Tar di Lecce che nel 2007 accoglieva invece quel ricorso, ha fugato il rischio per la società inglese di ritrovarsi con una colmata eseguita in maniera illegittima, con tutte le conseguenze del caso.

Ma, fermo restando che anche in caso di autorizzazione governativa per realizzare il rigassificatore è necessario che venga prima rimosso il sequestro penale vigente dal 12 febbraio 2007 per altre, note vicende, le prescrizioni imposte lo scorso anno a Brindisi Lng dalla Commisisone nazionale Via riproporranno interamente e con proporzioni maggiori il problema delle bonifiche dell'area dei lavori. Di questo parla un comunicato del forte del no al rigassificatore, che pubblichiamo.

Riferendosi ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato una decisione del TAR Puglia il quale aveva accolto un ricorso della Provincia di Brindisi contro un verbale che restituiva “agli usi legittimi” le aree di Capobianco, modificate per ospitare la realizzazione del rigassificatore, la società Brindisi Lng autrice del progetto di tale impianto ha con una recente nota ha cantato vittoria ed si è esibita nella seguente affermazione: la decisione del Consiglio di Stato “sancisce un principio di diritto e civiltà giuridica e ci spinge fiduciosi a continuare il nostro percorso finalizzato alla realizzazione del terminale di rigassificazione”.

Facciamo allora parlare i fatti. Il Consiglio di Stato si è limitato a rilevare che l’Amministrazione provinciale non aveva titolo per impugnare la determinazione della conferenza dei servizi formalizzata nell’apposito verbale ed ha precisato testualmente “l’istituto della conferenza di servizi …. è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie”.

Il Consiglio si è quindi fermato ad osservare che la Provincia non avrebbe dovuto impugnare l’esito della conferenza dei servizi (trattandosi di una attività propedeutica alla decisione finale) ma il conseguente decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che formalizzava le “determinazioni conclusive delle conferenze dei servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di Brindisi del 20/06/2005, del 13/03/2006 e del 19/10/2006”. Decreto questo che invece non era stato impugnato.

È quindi di tutta evidenza che il Consiglio di Stato non ha sancito alcun “un principio di diritto e civiltà giuridica” perché ha rilevato solo un ritenuto errore procedurale che non consentiva di passare all’esame della questione sostanziale esaminata invece dal TAR con un verdetto favorevole alla tesi della Provincia che però è stato travolto dall’errore formale rilevato dal predetto Consiglio. La decisione in questione ancor meno poi “spinge” la Brindisi Lng a portare avanti l’impegno alla costruzione del rigassificatore dal momento che nella citata sentenza non c’è né ci poteva essere traccia di una simile abnormità.

La citata nota della Brindisi Lng utilizza maldestramente la sentenza del Consiglio di Stato ai fini della permanente “campagna persuasiva” che da anni conduce con risultati invero fallimentari e controproducenti. Un altra “vittoria di Pirro” all’insegna del principio che il fine giustifica i mezzi. Operazioni di questo tipo la dicono lunga sulla disinvoltura dei metodi adottati che in certi casi sono stati in passato oggetto di pesanti attenzioni penali.

Brindisi, 03 febbraio 2010

Italia Nostra, Legambiente, WWF Brindisi, Fondazione”Dott. Antonio Di Giulio”, Fondazione “Prof. Franco Rubino”, A.I.C.S., ARCI, Acli Ambiente, Forum ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Salute Pubblica, Lipu, Comitato per la Tutela dell’Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino “Mo’ Basta!”, Comitato Brindisi Porta d’Oriente.

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