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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Contenzioso telefonico, vittoria dell'Adoc-Uil di Brindisi

Risarcimento di oltre 10 mila euro nonché applicazione da parte del tribunale delle cosiddette tabelle degli indennizzi dell’Agcom

BRINDISI - Con sentenza numero 77 del 2021, il tribunale di Bari ha accolto la domanda di un cittadino barese tramite atto di citazione proposto dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell’Adoc–Uil Brindisi per risarcimento danni da inadempimento contrattuale da parte di una nota compagnia telefonica. Si è trattato di un giudizio iniziato nell’anno 2014 e riguardante la sospensione del telefono e della linea
internet per un lungo arco temporale, di oltre un anno. In sostanza, la vicenda è senz’altro una di quelle che ogni giorno coinvolge migliaia di consumatori che si trovano a dover fronteggiare innumerevoli problemi, tra cui i più ricorrenti relativi a: doppia fatturazione, costi di recesso non dovuti, servizi non richiesti, importi maggiorati, mancata portabilità, linea assente o malfunzionante sino ad arrivare alla sospensione o cessazione dei servizi.

Di notevole rilevanza è la pronunzia del tribunale di Bari in quanto, per la prima volta dinanzi ad un tribunale (e non giudice di pace) sono stati pienamente riconosciuti gli importi previsti dal regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche 347/18/Cons (all’epoca dei fatti 73/11/Cons). Ed infatti, il giudice ha testualmente disposto quanto segue: “In conclusione, la convenuta dev’essere condannata al pagamento delle somme quantificate in base alla tabella dell’Agcom  di cui alla delibera”. E, quindi, ha “riconosciuto all’attore l’importo di 1.800 euro per ritardo nell’attivazione dei servizi, 6.500 euro per discontinua erogazione dei servizi internet e linea telefonica, 1.200 euro per interruzione linea telefonica e 300 euro non avendo la società convenuta mai risposto ai reclami inoltrati dall’attore...”.

Sul punto è opportuno segnalare come la questione dell’applicabilità delle tabelle degli indennizzi in sede giurisdizionale sia dibattuta.
Ed invero, tali tabelle vengono, paradossalmente, ritenute applicabili dinanzi ai comitati regionali delle comunicazioni (Co.Re.Com) in sede di definizione delle controversie ma, incomprensibilmente, non ritenute applicabili o, comunque, non applicate dinanzi all’Autorità giudiziaria, quantomeno come parametro minimo di indennizzo e/o risarcimento da riconoscere all’utente/consumatore.  Il tribunale di Bari ha accolto in toto la qualificazione dei disservizi e la quantificazione prospettata dai legali ed ha, conseguentemente, condannato la compagnia telefonica procedendo ad un semplice ed automatico calcolo dei giorni di malfunzionamento, mancata erogazione dei servizi e mancata risposta ai reclami.

Nondimeno il tribunale barese ha anche confermato un principio essenziale in materia di contenzioso telefonico e relativo all’onere della prova che incombe sull’operatore che deve dimostrare in giudizio di aver garantito l’erogazione dei servizi telefonici. Sul punto, scrive il giudice Soria: “la convenuta non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio, non avendo provato la ritualità del proprio operato e, in particolare la tempestiva attivazione dei servizi, il corretto funzionamento dei medesimi, nonché di aver replicato ai formulati reclami”.

 

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