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Cronaca

Villanova, Tar: "Concessioni valide"

OSTUNI - “La concessione rilasciata alla società Dimensione Mare Snc è annoverabile tra quelle aventi finalità turistico-ricreative, per cui è da intendersi prorogata sino al 31 dicembre 2015. Va dunque accolta la domanda di accertamento formulata con il ricorso e i motivi aggiunti”. Così si è espressa, in maniera definitiva, la prima sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, riconoscendo il diritto della società facente capo all’imprenditore nautico Luciano Carani (rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Valentina Mele e Giorgio Portaluri) alla proroga automatica della concessione.

OSTUNI - “La concessione rilasciata alla società Dimensione Mare Snc è annoverabile tra quelle aventi finalità turistico-ricreative, per cui è da intendersi prorogata sino al 31 dicembre 2015. Va dunque accolta la domanda di accertamento formulata con il ricorso e i motivi aggiunti”. Così si è espressa, in maniera definitiva, la prima sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, riconoscendo il diritto della società facente capo all’imprenditore nautico Luciano Carani (rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Valentina Mele e Giorgio Portaluri) alla proroga automatica della concessione.

L’impresa ostunese (alla quale l’inverno scorso fu imposto, con provvedimento di sequestro, anche la rimozione del pontile all’interno del Golfo di Villanova) aveva trascinato dinanzi al Tar il Comune di Ostuni (rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Zaccaria) e Italia Navigando Spa (rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mormandi),  chiedendo l’accertamento del diritto a ottenere la proroga sino al 31 dicembre 2015 del termine di durata della concessione demaniale marittima n. 22/2006 del 7 agosto 2006, con declaratoria di nullità della concessione n. 07/2010 del 24/8/2010.

“Vanno innanzitutto valutate - spiegano i giudici - le eccezioni sollevate dalla Italia Navigando spa e dal Comune di Ostuni. Il Tribunale premette che ad esso spetta il potere di qualificare l’azione proposta, in base ai suoi elementi sostanziali. Si osserva che, nella fattispecie in esame, è stata proposta l’azione di accertamento di un diritto, conoscibile dal giudice amministrativo in quanto relativa ad un rapporto concessorio, la quale soggiace al rispetto del termine prescrizionale e non del termine di decadenza ed è stata tempestivamente e correttamente formulata innanzi a questo giudice.

La fattispecie dedotta in giudizio è, infatti, volta esclusivamente a far dichiarare giudizialmente la validità della concessione sino al 2015, ed è corredata (a fini difensivi) dalla prospettazione della nullità della concessione del 2010 e dall’impugnativa degli atti formulata con i motivi aggiunti, che tuttavia non mutano la qualificazione della domanda nei suesposti termini”.

Sempre a parere dei giudici vanno quindi disattese le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità: Quanto a quest’ultima (avanzata sul rilievo che, avendo convenuto il rinnovo della concessione per un solo anno, con l’atto del 2010, la parte avrebbe abdicato al diritto di far valere la proroga di legge sino al 2015), il Tar precisa nella sentenza “che il comportamento della parte privata, in ogni caso, non è incompatibile con l’intento di far valere il suo diritto al rinnovo automatico, avendo mirato evidentemente a conseguire un’utilità minore, senza per questo precludersi la possibilità di fruire del diritto al rinnovo automatico sino alla scadenza fissata dalla legge”.

Venendo all’esame del ricorso, i giudici sottolineano di essere stati chiamati a stabilire se la concessione rilasciata in favore della Dimensione Mare Snc dei Fratelli Carani sia ascrivibile nel novero delle concessioni per le quali è stabilita la proroga automatica sino al 31 dicembre 2015, concernente le “concessioni di beni demaniali con finalità turistico-ricreative, ed in particolare se la concessione riguardi un approdo turistico o un punto d’ormeggio, secondo la classificazione operata dalla legge vigente:  “Porti ed approdi turistici sono caratterizzati, da un lato, dall'apprestamento di servizi complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero; dall'altro lato, i punti di ormeggio sono invece destinati ai soli natanti ed alla piccole imbarcazioni che godono al contrario di servizi per così dire "minimi" (guardiania, ormeggio, acqua e luce)”.

Tanto precisato, il Collegio reputa che il complesso delle opere approntate dalla Dimensione Mare Snc inducono a includere la struttura tra i punti d’ormeggio. Nella valutazione in tal senso concorrono, infatti, gli elementi ricavabili dalla concessione del 2006, con la quale è stata concessa la facoltà di utilizzare le aree a terra per il parcheggio, l’alaggio e il varo delle imbarcazioni e di installare opere che servono solo a raggiungere il natante ormeggiato (pontili galleggianti), con i servizi minimi (due gazebo ombreggianti e un box mobile per guardiania), con assenza, quindi, di ogni servizio complementare da cui possa arguirsi la natura di approdo turistico.

In tal senso si è espresso anche il Comune al momento del rinnovo con l’atto del 2010 (“attracco imbarcazioni da diporto e deposito e rimessaggio di imbarcazioni, scalo di alaggio [e serbatoio d’acqua”), attribuendo conseguentemente alla concessione finalità turistico-ricreative, con notazione che non può dirsi frutto di un errore materiale ma è piuttosto coerente con le opere descritte.

“Occorre aggiungere – precisano poi i giudici - che la valutazione da compiere non può risentire della connotazione del porto turistico di Villanova di Ostuni come un tutt’uno (a cui si affidano le difese del Comune e della controinteressata), dovendosi individuare il diritto al rinnovo sulla base della tipologia della concessione rilasciata, senza poter essere influenzato dalle caratteristiche del sito né dalla sua progettata futura conformazione. Al riguardo, il Collegio non trascura che la programmazione del porto turistico sia stata rappresentata alla parte e valutata come un fattore di possibile revoca della concessione; ciò nonostante, tale previsione non esclude la spettanza del diritto al rinnovo stabilito dalla legge, fin quando il potere di revoca non sia concretamente esercitato.

Né può ravvisarsi una contrarietà della norma che prevede il diritto al rinnovo con i principi comunitari, invocandone la disapplicazione. Per queste ragioni il collegio dei giudici (Antonio Cavallari, Presidente, Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore, Roberto Michele Palmieri, Referendario) nella camera di consiglio hanno deciso: “Va accolta la domanda di accertamento formulata con il ricorso e i motivi aggiunti, così qualificati, mentre va respinta la domanda risarcitoria in quanto sfornita della prova, anche presuntiva, dei danni che si assumono prodotti”.

Partendo dalle stesse motivazioni di fondo, sempre la prima sezione del Tar di Lecce (Antonio Cavallari, Presidente, Patrizia Moro, Consigliere, Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore) ha accolto l’analogo ricorso presentato dal Circolo Nautico “Franco Anglani” (rappresentato e difeso dall'avvovato Fabrizio Lofoco) per “l'annullamento della richiesta di concessione demaniale marittima quadriennale per la gestione dei pontili galleggianti e delle banchine costituenti il Porto Turistico di Villanova di Ostuni, proposta dalla Società Italia Navigando, e di ogni e qualsiasi atto che conferisce in via autoritativa a Italia Navigando s.p.a. o ad altro soggetto il potere di estromettere il circolo nautico dall'attività attualmente esercitata”.

I giudici, anche in questo caso, ritengono la concessione rilasciata nel 2009 in favore del Circolo Nautico ascrivibile nel novero di quelle per le quali è stabilita la proroga automatica sino al 31 dicembre 2015. Anche al Circolo Nautico l’inverno scorso fu imposto, con provvedimento di sequestro, la rimozione del pontile all’interno del porticciolo di Villanova. Già in sede di sospensiva, nel marzo scorso, i provvedimenti di sequestro a carico di "Dimensione mare" e del "Circolo Nautico" erano stati revocati.

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