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Cronaca San Pietro Vernotico

Processo per calunnia: "Non è stato il vigile urbano a sporgere denuncia"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avvocato Carlo Caniglia, difensore di Pasquale Cattolico, agente della polizia locale di San Pietro Vernotico

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avvocato Carlo Caniglia.

Nel numero di domenica 8 ottobre 2017, dedicavate un lungo articolo ad una vicenda risalente al 27 ottobre 2012 riguardante il processo a carico di Esposito Marco, riportando notizie non rispondenti al vero e, comunque, parziali, lacunose ed esposte in maniera tale da esaltare la figura dell’imputato e svalutare quella della parte che, secondo la errata esposizione dei fatti, sarebbe stata soccombente.

In conseguenza di quanto innanzi, ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, in nome e per conto del Sig. Cattolico Pasquale, Vi invito a voler fare inserire nel Vostro giornale on-line, nella giornata di domenica 15 ottobre 2017, in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono, con la stessa evidenza di stampa, le dichiarazioni e le rettifiche agli atti e azioni attribuiti ad esso Cattolico, contrari a verità e lesivi della sua dignità, che seguono:

“A seguito della denuncia sporta da Esposito Marco nei confronti del Maresciallo di Polizia Municipale Cattolico Pasquale, per i reati di cui agli artt. 610 – 323   c.p.,  compiute   le   disposte   indagini,  il  P.M.  dott. Milto Stefano De Nozza, ritenuto che “(…) la ricostruzione fatta dall’Esposito è da ritenere falsa ed in ragione di ciò l’indagine a carico del Cattolico deve essere archiviata per infondatezza della notizia di reato. Contestualmente dispone che la segreteria formi nuovo fascicolo d’indagine a carico di Esposito Marco, già generalizzato, per il reato di calunnia ai danni di Cattolico Pasquale. Alla luce di quanto sopra, chiede che il Giudice Voglia disporre l’archiviazione del procedimento”.

La richiesta veniva dal Giudice accolta ed il procedimento a carico del Cattolico veniva archiviato.

Successivamente,  con  istanza  del 18.11.2015, lo stesso P.M., dr. Milto Stefano De Nozza, chiedeva al Giudice delle Indagini Preliminari in Sede, di voler provvedere ad emettere decreto che dispone il giudizio dinanzi al competente Tribunale penale di Brindisi a carico di Esposito Marco per il reato previsto e punito dall’art. 368 (calunnia) c.p., per aver accusato Cattolico Pasquale “del reato di violenza privata e abuso, pur sapendolo innocente, in quanto l’agente aveva posto in essere una legittima attività d’ufficio consistita nel contestare una violazione a una norma del C.d.S. (il predetto aveva parcheggiato la propria autovettura in doppia fila)”.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, accoglieva la richiesta e rinviava l’Esposito dinanzi al Tribunale di Brindisi perché rispondesse del reato di calunnia a lui contestato (quindi il processo per calunnia a carico dell’Esposito non prendeva avvio –come erroneamente sostenuto da BrindisiReport- da una denuncia del Cattolico, ma esclusivamente dalla iniziativa del PM, dott. De Nozza).

Il Giudice del dibattimento, senza compiere alcuna istruttoria, se non quella di acquisire le indagini effettuate dal P.M. ed esaminate dal Giudice per le Indagini Preliminari, con sentenza del 06.10.2017, assolveva Esposito Marco, riservando di depositare la motivazione entro giorni 90.

Al momento, quindi, non sappiamo (e non li conosceva pertanto neppure BrindisiReport) quali siano stati i motivi che abbiano convinto il Giudice del dibattimento ad essere di avviso diverso rispetto al Pubblico Ministero ed al Giudice delle Indagini Preliminari, pur avendo compulsato gli stessi risultati di indagine.

Tali indagini avevano dimostrato che l’Esposito aveva, come altri, parcheggiato la propria auto in seconda fila e che, all’arrivo della pattuglia della Polizia Locale tutti avevano spostato la propria autovettura, all’infuori di Esposito Marco, il quale aveva rifiutato espressamente di farlo, non ottemperando, per di più, alla richiesta di consegnare i documenti (patente e libretto).

Cattolico Pasquale avrebbe potuto (perché glielo consentiva la legge: art. 11 del D.L. 21.03.1978, n. 59) accompagnare con la forza l’Esposito al Comando, per la sua identificazione e la elevazione della contravvenzione, ma preferiva non farlo al fine di dedicarsi meglio alla sicurezza di scolari e loro familiari, ed aspettare l’arrivo dei Carabinieri.
Il Cattolico faceva quindi fino in fondo il proprio dovere in difesa della collettività e della legge, con equilibrio e responsabilità.

Una esposizione dei fatti più completa e veritiera sarebbe –forse- stata più utile, e non avrebbe fatto sentire “in colpa” tutti coloro che correttamente avevano spostato la propria autovettura dalla “seconda fila”; ed inoltre non avrebbe gettato (un gratuito) discredito sulle forze dell’ordine e le istituzioni comunali.”
 

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