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Cronaca

Volantini e minacce al presidente della Stp: prosciolti due sindacalisti

Reati prescritti. L’accusa aveva chiesto una condanna a 4 anni a carico di Armando Leo e Antonio Esperte, licenziati nel 2016

BRINDISI - Non doversi procedere rispetto al reato di concorso in violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché in relazione ai reati di concorso in diffamazione mezzo stampa e concorso in violenza privata, estinti per prescrizione. Si è concluso con questa sentenza il processo a carico dei due sindacalisti della Stp che nel 2016 furono licenziati dall’azienda. Si tratta del 62enne Armando Leo, di Torre Santa Susanna, difeso dall’avvocato Giuseppe Miccoli, segretario provinciale della Uil Trasporti, e del 50enne Antonio Esperte, di Mesagne, difeso dall’avvocato Donato Musa, segretario generale della Ugl. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dal collegio giudicante del tribunale di Brindisi, presieduto da Simone Orazio. Il pm Raffaele Casto aveva chiesto una condanna a 4 anni. 

La vicenda risale al dicembre 2012 e al mese di gennaio successivo. Fu una denuncia-querela sporta nel marzo 2013 dal presidente della Stp, l’avvocato Rosario Almiento, a far partire le indagini. Alla base delle condotte contestate dall’accusa ci sarebbe stata la volontà o quantomeno il tentativo di favorire un familiare del sindacalista Leo, impiegato della Stp con mansione di autista, motivo per il quale ci sarebbero state azioni tali da ostacolare il trasferimento di un dipendente. In particolare le minacce e le pressioni nei confronti dei vertici dell’azienda si sarebbero concretizzate, stando al teorema accusatorio, nell’affissione di un volantino. Sotto accusa, in particolare, era finito il seguente passaggio: “Sembra che gli enti soci (della Stp, ndr) ogni volta vadano alla ricerca per l’incarico di presidente, di una persona che non conosca il sistema gestionale di un’azienda, non abbia capacità relazionale, ma capisca solo l’obbedienza al padrino del partito di turno”. La parole scritte sarebbero state poi seguite da una richiesta verbale, ad Almiento, di ritirare i provvedimenti relativi al trasferimento del dipendente. 

Inizialmente ai due sindacalisti era stato contestato anche il reato di concorso in tentata estorsione, poi riqualificato in concorso in violenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre ai reati di concorso in diffamazione aggravata e concorso in violenza privata. Il rinvio a giudizio arrivò nel settembre 2016. Il presidente della Società Trasporti Pubblici, costituitosi parte civile, è stato rappresentato in giudizio dall’avvocato Roberto Cavalera. Parte civile anche la Stp, al dibattimento rappresentata dall’avvocato Mario Guagliani. I due imputati hanno sempre negato ogni addebito. 

Parallelamente al processo penale si è svolto anche un procedimento civile scaturito dalle lettere di licenziamento inviate nel novembre 2016. Con un’ordinanza emessa nell’aprile 2017, il tribunale di Brindisi ha rigettato le impugnative di licenziamento presentate in fase cautelare, nell’ambito del rito Fornero, dagli avvocati Musa e Miccoli, affiancato nell’iter civile dal collega Italo Signore, del foro di Lecce. Tale pronunciamento è stato impugnato dai ricorrenti e nel novembre 2020 il tribunale di Brindisi ha dichiarato illegittimo il licenziamento per vizio formale  ma ha comunque dichiarato risolto il rapporto di lavoro fra le parti, condannando la Stp a pagare una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a nove mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto. Questa sentenza è stata appellata, per l'ottenimento della reintegra. La vicenda, dunque, sul versante civile, non è ancora conclusa. “Il tribunale – commenta l’avvocato Musa – ha fatto cadere il castello di accuse contro il sindacalista scomodo, che non accettava di essere servile”.

Nota del legale della Stp

"Pienamente confermati  - si legge in una nota dell'avvocato della Società di trasporto pubblico - i fatti denunciati e confermato il licenziamento senza diritto a reintegra ma a ricevere una indennità stabilita in base alla legge fornero. Ex art. 531 cpp è stata dichiarata la prescrizione dei reati di cui ai capi a e b dell'imputazione  (diffamazione e violenza privata). Per il capo c (tentativo di estorsione) il tribunale ha riqualificato il reato in violenza o minaccia a p.u. o incaricato di pubblico servizio (336 cp) e dichiarato la prescrizione anche per questo delitto. In sostanza i fatti di reato sono stati accertati così come denunciati e contestati dal Pubblico Ministero ma non è stata irrogata la pena per il lungo tempo trascorso. Quindi una condanna senza pena in quanto il presupposto della pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione è la colpevolezza degli imputati che se non fossero stati riconosciuti colpevoli dei fatti di reato contestati sarebbero stati assolti e non prosciolti".

Articolo aggiornato alle ore 21:51 (nota del legale della Stp)

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