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Cronaca

Mancata notifica: annullata cartella dell’Agenzia delle entrate

Il tribunale di Brindisi accoglie il ricorso presentato dai legali di un contribuente contro una cartella di pagamento da 1.070 euro

BRINDISI – Per la mancata notifica di un atto, viene annullata una cartella di pagamento da 1.070 euro inviata da “Agenzia delle entrate – riscossione”. Il giudice del tribunale di Brindisi, Paola Liaci, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Marco Elia e Marco Masi (foto  in basso), dell’ufficio legale dell’Adoc Uil Brindisi, per conto di un contribuente brindisino. L’opposizione contro la cartella di pagamento e del ruolo, notificati al loro cliente tramite pec, è stata proposta con atto di citazione dell’11 ottobre 2016, nei confronti di Agenzia delle entrate - riscossione, costituitasi in giudizio insieme ad Equitalia. L’ente di riscossione è stato inoltre autorizzato a chiamare in causa il ministero della Giustizia.

Nella comparsa conclusionale, gli avvocati rimarcano che la cartella di pagamento contestata al loro assistito conteneva, “nella parte motiva, solamente una generica indicazione della tipologia di somma oggetto della pretesa, accompagnata dalla dicitura ‘cassa depositi e prestiti – cassa ammende’”, a dimostrazione dell’esistenza di “discrasie tra quanto derivante dal controllo dell’Ufficio e quanto a conoscenza dell’odierno attore”. La “succinta motivazione della cartella impugnata, unitamente alla omessa notificazione dell’ordinanza (atto presupposto) – si legge ancora nell’atto presentato dai legali - comporta una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale non può venire a conoscenza delle ragioni fondanti la pretesa avanzata nei suoi confronti”. 

avvocati marco masi e marco elia-2

Si crea dunque un vulnus, in quanto “da un lato si fa rimando ad una ‘ordinanza fantasma’ (atto presupposto) che non è mai stata notificata al contribuente”, mentre dall’altro “Equitalia intenderebbe motivare l’atto impugnato, indicando la sola descrizione dell’importo oggetto della debenza accompagnato dal suo codice identificativo”. Il destinatario della cartella, in sostanza, “non viene mai messo nelle condizioni di poter evincere le risultanze della richiesta palesata né, a suo tempo, tramite la notificazione dell’ordinanza (mai avvenuta), né, tantomeno, attraverso la cartella de qua che, come visto, è completamente mancante di motivazione, o se si preferisce, apparentemente motivata”.

Tale tesi è stata di fatto accolta dal giudice, il quale, nel motivare la decisione, scrive che “l’ente impositore convenuto in giudizio non ha assolto all’onere della prova richiesto, in quanto non ha depositato alcuna documentazione a prova sia dell’avvenuta notifica dell’atto preposto e sia della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento”. “Se la correttezza del procedimento – rimarca ancora il giudice –di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto, come avvenuto in questo caso, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato”. Tutto ciò porta alla dichiarazione di nullità della cartella di pagamento impugnata e alla condanna del ministero della Giustizia e di Equitalia giustizia, in solido, al pagamento in favore dell’opponente e dell’Agenzia delle entrate – riscossione delle spese processuali. 

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