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Domenica, 28 Aprile 2024
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L'Inps nega reddito di cittadinanza ad invalido ma il tribunale accoglie il ricorso

Il cittadino superava la soglia patrimoniale ma si è rivolto agli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell’Adoc–Uil Brindisi

BRINDISI - Il tribunale di Brindisi, sezione lavoro ( dottor Pietro Primiceri), ha accolto un ricorso ex articolo 700 c.p.c. di un cittadino brindisino, invalido, proposto tramite istanza cautelare d’urgenza a firma degli avvocati Marco Elia e Marco Masi dell’Adoc–Uil Brindisi, al quale era stato revocato dall'Inps il reddito di cittadinanza. Il motivo? Il presunto superamento della soglia patrimoniale prevista dal Decreto Legge numero 4 del 2019 che all’articolo 2 prevede quale noto limite “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini Isee non superiore a una soglia di euro 6mila euro....”. Per questo, il cittadino, si è rivolto all’Adoc-Uil in virtù del fatto che aveva ricevuto arretrati relativi al mancato riconoscimento dell’invalidità i cui importi avevano accresciuto la situazione reddituale oltre la soglia di dei 6mila euro.

Nonostante molteplici missive inviate dai legali dell’Adoc, che hanno esposto all’Inps tale situazione, l’istituto aveva rigettato integralmente le richieste comunicando semplicemente il superamento della soglia. In particolare i legali hanno fatto notare come il richiamato superamento fosse dovuto a somme comunque disciplinate dall’art. 2 d.l. n. 4/2019 che al punto 3) prevede come “i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5mila per ogni componente in condizione di disabilità”.

Su tale aspetto, infatti, il dottor Primiceri, sposando integralmente l’interpretazione fornita dai legali, ha scritto testualmente: ”il ricorrente ha rappresentato anche in via stragiudiziale all’istituto previdenziale di essere soggetto con disabilità, ragione per la quale il limite del valore del patrimonio mobiliare di euro 6mila andava incrementato di euro 5mila”. "Il principio di diritto espresso è di assoluta importanza - spiega in una nota l'Adoc - poiché il tribunale di Brindisi, con il provvedimento emesso, ha tutelato il diritto dei soggetti fragili. Segnatamente, ha riconosciuto la sussistenza (anche con riferimento al danno grave ed irreparabile) dello 'stato di disoccupazione e dell’esiguo reddito' ed ha, conseguentemente, dichiarato 'l’illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza condannando l’Inps al pagamento degli arretrati con decorrenza dal mese di febbraio 2021'."


 

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