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Fotovoltaico, incompatibilità paesaggistica: il Tar dà ragione alla Provincia

Il ricorso era stato proposto da una ditta che aveva previsto la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 39,171 MW e delle relative opere di connessione

BRINDISI - "Intervento incompatibile con la qualità della campagna brindisina", con questa motivazione il Tar di Lecce, sezione seconda, con sentenza numero 1401/2021, ha rigettato il ricorso proposto da una ditta che voleva realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 39,171 MW e le relative opere di connessione, accogliendo così la valutazione fatta dalla Provincia di Brindisi. La ditta era difesa dallo studio legale Sticchi Damiani. 

Nello specifico, la sentenza ha accolto, quindi, le argomentazioni prospettate Mario Marino Guadalupi, difensore della Provincia di Brindisi, ritenendo che l’ente ha ampiamente motivato le ragioni in concreto che rendono l’intervento incompatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga (zona) di territorio prescelta.

Si richiama, inoltre, l’attenzione sul passaggio della sentenza secondo cui i pareri (paesaggistici) provenienti da enti titolari di interessi “sensibili” declinano le posizioni prevalenti, di cui all’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, in termini qualitativi, e non meramente quantitativi. 
 

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