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Cronaca

Tar, altra stroncatura per il Comune: i capannoni di Monteco sono agibili

Non solo la presunta inagibilità dei capannoni Monteco non avrebbe potuto essere considerata ragione di contingibilità e urgenza tanto da motivare un’ordinanza per l’affidamento ad altra ditta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

BRINDISI - Non solo la presunta inagibilità dei capannoni Monteco non avrebbe potuto essere considerata ragione di contingibilità e urgenza tanto da motivare un’ordinanza per l’affidamento ad altra ditta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E’ opinione del Tar di Lecce, ora, che i capannoni in questione fossero per altro perfettamente agibili. Un’altra stroncatura dei giudici amministrativi si aggiunge, nel capitolo rifiuti, alla collezione del Comune di Brindisi.

Mentre i mezzi Aimeri (società che ha chiesto un risarcimento del danno subito per 5 milioni e 600 mila euro) lasciano Brindisi per terra e per mare, a testimoniare che il capitolo è (quasi) chiuso e che per il momento non v’è spiraglio di subentro, il Tar della Puglia, sezione di Lecce, si esprime ancora con una sentenza di merito accogliendo il ricorso di Monteco, rappresentata e difesa dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Giorgio Portaluri, per l’annullamento dell’ordinanza dell’8 agosto 2013 con cui il sindaco del Comune di Brindisi aveva ordinato a Monteco “lo sgombero rei locali e dell’attività lavorativa svolta negli stessi entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza, stante l’inagibilità dei locali per mancanza del titolo di legittimazione” nonché “l’obbligo di reperire idonei locali dotati di tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti”.

In fase cautelare l’azienda salentina aveva già ottenuto un punto a favore nella questione specifica. Il “pretesto” per il Comune per interrompere la proroga a Monteco, in attesa della disposizione di una gara da parte dell’Aro, e affidarla alla società Aimeri. Il nodo principale del diniego dell’istanza di accertamento della conformità era “il mancato rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, relativamente al vano antincendio”.

Ma “la normativa in tema di sicurezza consente la possibilità di allocazione del vano antincendio in deroga alle distanze normativamente previste”. Elemento non tenuto in debito conto dal Comune che ha considerato “unicamente la regola generale stabilita dal piano Asi e la possibilità di allocare le attrezzature antincendio ad angolo del lotto aziendale, senza tuttavia considerare l’eccezione giustificata dalle norme tecniche relative alla sicurezza, rilevante nel caso di specie”. In primo grado è forse l’ultimo atto della guerra sull’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani su cui il Comune si è parecchio impuntato.

Il 2 gennaio del 2014 il Tar aveva sospeso l’efficacia della delibera con cui il Comune di Brindisi aveva affidata all’Aimeri Ambiente il servizio di raccolta rifiuti. I giudici avevano dato ragione alla ricorrente Bianco Igiene ambientale, imponendo la gara aperta al posto della procedura negoziata. Primo step. Il 30 marzo poi, la sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente del 13 marzo con la quale il sindaco aveva disposto l’affidamento sempre ad Aimeri.

L’esclusione di Monteco, secondo il Tar, era fondata “sulla circostanza che la medesima (Monteco, ndr) non è in possesso di una sede operativa munita di certificato di agibilità, mentre l’ordinanza n.587 del 2013 ha sospeso l’efficacia della nota prot. n. 59382 del 26 settembre 2013 con la quale il dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del territorio del Comune di Brindisi ha respinto la richiesta di accertamento di conformità presentata da Ma.Me. Srl (anche per conto della ricorrente) in data 26 luglio 2013, negando conseguentemente l'agibilità della sede operativa utilizzata da Monteco Srl”.

In sostanza, la società proprietaria del capannone in uso a Monteco aveva chiesto una verifica di agibilità che il Comune aveva rifiutato. Su questo punto arriva la bacchettata del giudice: “Ritenuto che l’ordinanza cautelare di cui sopra non comporta automaticamente il rilascio dell’accertamento di conformità e quindi del certificato di agibilità, ma determina il dovere dell’amministrazione di provvedere anche medio tempore, sicché questa non può adottare un provvedimento fondandolo sulla mancanza del certificato di agibilità, cioè sulla sua inerzia”. In conclusione, dentro Monteco che ha sempre avuto le carte a posto e fuori Aimeri la cui partenza non è indolore.

Contesta al Comune di non aver adeguatamente motivato gli atti attraverso i quali le affidava il servizio. Ritiene di aver subito gravi danni, come documenta con una perizia. Chiede 2 milioni di euro per il mancato utile conseguito; 2 milioni e 600 mila euro per i maggiori costi sostenuti per l’avvio del servizio alle condizioni imposte dal Comune, oltre al mancato utile d’impresa dei sei mesi di ordinanza pari a mille euro più iva. E non è tutto. Ulteriori somme saranno considerate in seguito, sulla base del danno derivante dalla perdita di chance. In attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato che però a quanto pare la ditta che batte cassa non ha al momento deciso di attendere. 

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