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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Acque Chiare, Cassazione: “Assemblea condomini non poteva deliberare dopo il sequestro”

Dopo la bocciatura nei primi due gradi di giudizio, accolto il ricorso presentato da due proprietari di villette. La Corte d’appello dovrà riesaminare la causa

BRINDISI – Dopo il sequestro del complesso, non avevano più efficacia l’assemblea dei condomini di Acque Chiare e quindi la figura dell’amministratore di condominio. Sulla base di questo principio (riassunto in estrema sintesi) la Corte di Cassazione - seconda sezione civile ha accolto il ricorso presentato da due proprietari di villette situate all’interno del residence finito al centro delle ben note vicende giudiziarie, contro una deliberazione approvata il 24 luglio 2008 dall’assemblea del condominio Acque Chiare. La Suprema Corte, tramite un’ordinanza pubblicata nella giornata di ieri (venerdì 20 agosto), nell’accogliere i motivi di ricorso presentati dall’avvocato Fabio Leoci, per conto dei ricorrenti Francesco Leoci e Luca Leoci, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce impugnata, rinviando la causa, anche per le spese di giudizio di Cassazione, alla medesima Corte, in diversa composizione. 

Si tratta di un contenzioso che affonda le sue radici ben 13 anni fa. Nel maggio 2008, il gip del tribunale di Brindisi dispose il sequestro dell’immobile, situato sulla litoranea nord di Brindisi, nell’ambito di una inchiesta per il reato di lottizzazione abusiva. Un paio di mesi dopo, l’assemblea dei condomini emise una deliberazione impugnata dai Leoci davanti al giudice di pace di Brindisi. I ricorrenti contestavano, in breve, l’inesistenza del condominio e l’inefficacia dell’attività dell’amministratore, a seguito del provvedimento cautelare del gip. Ma sia giudice di pace, con sentenza del dicembre 2011, che la Corte d’Appello di Lecce, con pronunciamento dell’aprile 2015, hanno bocciato il ricorso, confermando la deliberazione assembleare. In secondo grado di giudizio, in particolare, ha prevalso il principio di non incompatibilità delle funzioni ricoperte dal custode giudiziale delle parti comuni del residence nominato dal tribunale (i singoli proprietari e/o possessori erano stati invece nominati custodi per le singole unità immobiliari del comparti) con l’operatività dell’organizzazione condominiale.

Ma l’avocato Fabio Leoci ha contestato tale assunto depositando, nel maggio 2016, un ricorso in Cassazione articolato in sei motivazioni. Il condominio Residence Acque chiare ha resistito depositando, nell’ottobre 2020, una memoria difensiva “senza rispettare le forme ed i termini stabiliti – si legge nell’ordinanza della suprema corte – dall’articolo 370 del codice di procedure civile per il controricorso, né qualificabile come memoria” ai sensi delle normative fissate dallo stesso codice di procedura e in virtù di un protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le sezioni civili della Corte di Cassazione, fra Consiglio nazionale forense, Avvocatura generale dello Stato e Corte di cassazione. 

Il collegio giudicante presieduto da Pasquale D’Ascola ha dunque ritenuto fondate, accogliendole, tre delle sei motivazioni dei ricorrenti, dichiarando assorbite le restanti. L’avvocato Leoci, in sostanza, ha denunciato la violazione o falsa applicazione dei “principi sanciti nelle norme del condominio e della comunione, chiedendo la soluzione del ‘quesito di diritto’ se, in presenza di un ‘sequestro reale’ del bene comune ‘da gestire’, disposta dal giudice penale, vi possa essere applicazione delle ‘norme del condominio’”. Inoltre il legale rimarca come i poteri spettanti all’amministratore di condominiale vengano attribuiti al custode per le parti comuni nominato dal giudice penale e come “lo scopo privato di gestione del condominio sia assolutamente incompatibile con gli scopi pubblicistici del sequestro preventivo penale”.

Queste le motivazioni del ricorso accolte dalla Cassazione, la quale enuncia il seguente principio di diritto: “Il sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia stato nominato un custode, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall’articolo 321 del codice di procedura penale, colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell’amministratore, sia i poteri conferiti all’assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro”. Ed è sulla base di questo principio, quindi, che la Corte d’appello di Lecce dovrà riesaminare la causa. 

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