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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

“Monteco, l’ex direttore Gioia non diffamò Montinaro”

Le motivazioni della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Brindisi. L'ex dirigente era imputato per lettere aperte pubblicate online in cui affermava di essere stato licenziato a scopo persecutorio. “Il fatto non sussiste”

BRINDISI – Quattro anni sotto processo prima di ottenere l’assoluzione dall’accusa di aver leso la reputazione della società Monteco e di Mario Montinaro: l’ex direttore del cantiere brindisino della società di igiene urbana, Piero Gioia, per il Tribunale di Brindisi, non diffamò nessuno, come ha sempre sostenuto il suo difensore di fiducia, Massimo Ciullo. La pronuncia è del giudice Giuseppe Biondi, di fronte al quale è stato incardinato il dibattimento, scaturito dalla denuncia sporta dalla società che nel capoluogo, in passato,  gestiva il servizio di nettezza urbana.

Al centro del processo la lettera aperta pubblicata “prima sul sito Puglia Tv e poi su Brundisiu.net e indirizzata al commissario prefettizio di Brindisi, nella quale affermava che Monteco lo aveva licenziato a scopo persecutorio e che aveva perpetrato infrazioni in materia di rapporto tra datore di lavoro e dipendente subordinato” e ancora che “la ditta si era aggiudicata una gara del valore di milioni di euro grazie ad attestazioni e a rilievi non corrispondenti al vero di un dirigente comunale e che la società aveva redatto una mendace dichiarazione depositata in sede di affidamento diretto”. Fatto, si legge nel capo di imputazione, “accertato in data 10 ottobre 2011 e 16 novembre 2011”.

Il pubblico ministero onorario aveva chiesto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, con condanna alla pena di 800 euro di multa, dopo aver riconosciuto come parte civile Montinaro che si è costituito in giudizio con l’avvocato Gessica Giurgola. Il difensore di Gioia, nel corso dell’arringa ha sostenuto che il fatto contestato non sussiste a proposito delle affermazioni relative al licenziamento, mentre per le altre ha evidenziato l’esimente della provocazione e per questo ha chiesto l’assoluzione.

“La corposa (e per alcuni aspetti confusa) istruttoria ha messo in risalto come tutta la vicenda si inserisce in un contenzioso di natura lavoristico tra Piero Gioia e la Monteco Srl, titolare dell’appalto di raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Brindisi nei primi mesi del 2010”, si legge nelle motivazioni della sentenza pronunciata il 4 novembre scorso.

La srl prendeva “in carico i dipendenti della ditta precedente, tra i quali lo stesso Gioia che in data 5 agosto 2010 si assentava dal lavoro per motivi di salute. In seguito subiva due licenziamenti e prima ancora di procedere con l’impugnazione, avveniva la pubblicazione su internet” degli scritti  dei quali l’ex direttore della Monteco si è assunto la paternità, nel corso del suo esame.

Secondo il Tribunale, Piero Gioia “sebbene con un pizzico di enfasi determinato dall’essere parte di un contenzioso”, in quelle lettere “esponeva né più né meno l’oggetto” della vertenza, “non oltrepassando i limiti della continenza”. In altri termini, “nessun contenuto offensivo nelle frasi” e la condotta è stata ritenuta “come espressione più generale dell’esercizio del diritto di difesa in ambito pubblico”. Da qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Quanto alle altre affermazioni, quelle sull’appalto, “si inseriscono nel dichiarato intento dell’estensore delle lettere, i sollecitare i destinatari a ripristinare situazione di giustizia e legalità che l’imputato come libero cittadino riteneva di dovere segnalare”. E in questi casi – ha scritto il giudice – “non è più in gioco il diritto di difesa, né quello di critica”.

“I fatti segnalati da Gioia e contestati dal pm non sono apparsi neppure tutti veri e sono stati narrati anche in maniera imprecisa se non addirittura distorta” perché aveva fatto riferimento “agli atti depositati presso il Tar e relativi al ricorso proposto da Ecotecnica”, si legge nelle motivazioni.

L’avvocato Ciullo “ha posto in evidenza la possibilità di configurare, l’esimente della provocazione” e in effetti “il rapporto di lavoro insorto fra l’imputato e Monteco è definibile eufemisticamente turbolento” a giudizio del Tribunale di Brindisi, dal momento che “subentrata la srl come datore di lavoro, subiva un demansionamento produttivo anche di danni psico-fisici come accertato dal giudice con sentenza del 24 maggio 2016”. Di conseguenza, il giudice, ha riconosciuto l’esimente della provocazione almeno putativa e quindi ha pronunciato sentenza di assoluzione.

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