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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca

Pedone morto sulla provinciale: automobilista assolto da accusa di omicidio stradale

La tragedia nel giugno 2020 sulla Brindisi-Tuturano. Un giovane nigeriano perse la vita dopo l’impatto con lo specchietto retrovisore di una Bmw condotta da un brindisino. Le motivazioni dell’assoluzione

BRINDISI – Colpì il pedone con lo specchietto retrovisore della sua auto, ma non vi è alcuna prova del fatto che la sua condotta abbia costituito un pericolo per l’incolumità di altri utenti della strada e in particolare dello stesso pedone. E’ stato assolto un 28enne di Brindisi (G.S. le iniziali del suo nome) accusato di omicidio stradale, a seguito di un incidente in cui perse la vita un 28enne originario della Nigeria. 

La tragedia si è verificata la sera del 16 giugno 2020 sulla strada provinciale 79 che collega Brindisi alla frazione di Tuturano. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice del tribunale di Brindisi, Leonardo Convertini. L’imputato è stato assistito dagli avvocati Romina Filomena a Vito Marrazzo.

La tragedia

Quella sera G.S. era alla guida della sua Bmw. Procedeva verso Brindisi, su una strada a doppia corsia del tutto priva di illuminazione. Poco fuori dal caseggiato di Tuturano, in un tratto di carreggiata rettilinea, lo specchietto retrovisore destro della Bmw colpisce il gomito del migrante, che procedeva a piedi nella stessa direzione del veicolo. Il malcapitato cade e sbatte con violenza la testa, morendo sul colpo a causa di un trauma cranico. Il 28enne si ferma immediatamente e allerta i soccorsi, ma per il giovane straniero, domiciliato in una struttura nei pressi del quartiere La Rosa, non c’era più nulla da fare.

Nel gennaio 2022 l’automobilista è stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio stradale. Il dibattimento è stato caratterizzato dall’esame dell’imputato e dall’escussione del consulente tecnico della difesa. L’ultima udienza si è svolta venerdì scorso, quando l’accusa ha chiesto la condanna a un anno di reclusione, mentre la difesa ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Perché assolto

Durante il processo non è emersa “alcuna prova – scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza – delle violazioni da parte di G.S. delle regole cautelari” che gli sono state contestante. Nello specifico: regola generale di prudenza, perizia e diligenza. Non è stato dimostrato che l’automobilista, con la sua condotta, abbia costituito un pericolo per il giovane migrante o per altri utenti della strada. 

Non è stato neanche chiarito se la vittima procedesse all’interno o all’esterno della carreggiata, oppure all’interno o all’esterno della corsia. Inoltre non si può escludere che lo stesso possa essersi improvvisamente spostato verso la corsia o abbia allargato le braccia. Altro fattore di cui il giudice ha tenuto conto è il buio. La strada, infatti, era priva di illuminazione ed era fiancheggiata da canneti spontanei. 

“Non vi è alcuna certezza perfino in ordine alla effettiva possibilità per G.S.  – si legge ancora nella sentenza- di avvistare il pedone e considerato, soprattutto, che l’autovettura da esso condotta sopravanzò il migrante per tutta la lunghezza del covano motore, prima di attingerlo con una sua appendice (lo specchietto retrovisore, ndr), non è in alcun modo possibile desumere che egli tenne una velocità inadeguata alle specifiche circostanze del caso concreto”. A tal proposito viene infatti rimarcato che la velocità di marcia di Bmw non è stata ricostruita. DI conseguenza non si può “ritenere che viaggiasse a velocità superiore al limite di 70 chilometri orari”, vigente in quel tratto. 

Alla luce di queste considerazioni, G.S. è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

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