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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca

Banca Popolare di Bari condannata dal giudice di pace di Brindisi

Dovrà restituire le somme corrisposte da una giovane: riscontrati l'inesistenza di esperienza e cultura finanziaria del consumatore e il conflitto di interessi dell'istituto di credito

BRINDISI - Il giudice di pace di Brindisi, Maria Romanazzi, accoglie, con sentenza del 22 settembre 2022, la linea difensiva approntata dai legali dell’associazione nazionale "Dalla parte del consumatore" e condanna la Banca Popolare di Bari alla restituzione integrale delle somme corrisposte da una giovane ragazza brindisina per l'acquisto di azioni dell'istituto di credito pugliese, pari a  5 mila euro, detratta la somma di 337,40 euro, dalla stessa percepita, nel corso del rapporto a titolo di cedole.

"Siamo particolarmente soddisfatti per questa importante sentenza - afferma Emilio Graziuso, presidente nazionale dell'associazione "Dalla parte del consumatore" - Prima di tutto perché una giovane ragazza ha ottenuto giustizia e anche perché la sentenza è stata pronunziata dal giudice di pace. Sino a oggi, infatti, avevamo registrato provvedimenti di condanna della Banca Popolare di Bari emessi dal Tribunale e pronunzie favorevoli per i risparmiatori emessi dall'arbitro per le controversie finanziarie. Questa, però, è la prima sentenza che otteniamo, dinnanzi al giudice di pace, per un consumatore, nostro associato, coinvolto nella vicenda Banca Popolare di Bari".

Con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, quindi, il quadro giurisprudenziale, relativo alla vicenda Banca Popolare di Bari si arricchisce di un nuovo tassello, destinato a divenire un precedente giurisprudenziale favorevole per tutti i consumatori italiani, commentano dall'associazione. L’autorità giudiziaria, infatti, ha analizzato in modo approfondito il profilo della associata dell'associazione nazionale "Dalla parte del consumatore".

Si trattava, infatti, di una giovanissima ragazza che, al momento della sottoscrizione, aveva appena 24 anni. Prosegue la nota dell'associazione: "Essa, inoltre, era, all'epoca dei fatti, una persona del tutto priva 'di esperienze nel settore finanziario o di minima competenza'; 'a basso reddito e quindi con scarsa capacità di assorbire le oscillazione di valore dei titoli che si accingeva ad acquistare'; 'non propensa al rischio per non aver mai in precedenza effettuato altri tipi di investimento similari'".

Dopo aver analizzato tali aspetti, il giudice di pace stabilisce in sentenza che "alla stregua di tali considerazioni, è di tutta evidenza che i titoli proposti dall'intermediario risultavano inadeguati al profilo del cliente ed allo stesso andavano sconsigliati". Inoltre, il giudice di pace ha riscontrato, nella vicenda dalla quale è scaturita la causa, una serie di inadempimenti da parte della Banca Popolare di Bari, con riferimento agli obblighi di informazione che la stessa era tenuta a fornire agli investitori, quali, ad esempio, la mancata informazione circa la natura, le caratteristiche e i rischi delle azioni.

"Il contenuto della sentenza è molto importante - conclude Graziuso - Il giudice di pace, infatti, oltre ad analizzare nel dettaglio i singoli inadempimenti posti in essere dalla banca, ha approfondito aspetti spesso trascurati in sede giurisprudenziale, quali, ad esempio, l'inesistenza di esperienza e cultura finanziaria del consumatore ed il conflitto di interessi della Banca Popolare di Bari nella vendita delle proprie azioni".

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