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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Francavilla Fontana

Il Tar: balli nuziali, basta la Siae

FRANCAVILLA FONTANA – Per la musica e i balli dei ricevimenti nuziali è necessario essere muniti di apposita autorizzazione comunale per gli spettacoli danzanti, come vorrebbe il Comune di Francavilla Fontana? Si deciderà definitivamente il 29 maggio, ma intanto Casa Resta ottiene il via libera dal Tar di Lecce.

FRANCAVILLA FONTANA – Per la musica e i balli che fanno parte di ogni ricevimento nuziale è necessario essere muniti di apposita autorizzazione comunale per gli spettacoli danzanti? Nel merito se ne parlerà nell’udienza di merito davanti alla terza sezione del Tar di Lecce del 29 maggio prossimo, ma intanto i giudici amministrativi hanno concesso alla società che gestisce il noto centro di ricevimenti “Casa Resta” di Francavilla Fontana il permesso di continuare a gestire le feste nuziali come sempre, cioè con una semplice comunicazione alla Siae, ciò in virtù di un’ordinanza sospensiva del provvedimento di diffida emesso il 12 novembre 2013 dal dirigente del Settore attività produttive del Comune di Francavilla Fontana.

Il Tar rileva infatti che “risulta necessaria la licenza ex art. 68 TULPS solo ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità insussistenti nella specie posto che la ricorrente, per come emerge anche dal verbale dei CC di Francavilla Fontana del 16.07.2013, sembra limitarsi a consentire, ove gli sposi lo richiedano ed effettuino le dovute comunicazioni alla Siae, la presenza di un intrattenimento musicale di accompagnamento al ricevimento nuziale”.

Non solo. Il Tar considera irragionevole la diffida visto che a Francavilla Fontana vige un’ordinanza del 28 maggio scorso del commissario prefettizio “che, per i locali siti nel centro storico del comune di Francavilla Fontana, che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande con diffusione all’interno o esterno dei locali di intrattenimento musicale, si limita a predisporre limitazioni orarie ed ad imporre l’obbligo di presentazione, con cadenza quindicinale di documentazione di previsione di impatto acustico per le attività di trattenimento musicale dal vivo, senza mai però imporre agli esercenti di munirsi della previa licenza ex art. 68 Tulps”.

Quindi, sino all’esito del giudizio di merito, a Casa Resta per le feste nuziali si andrà avanti come sempre, salvo il rispetto degli orari imposti dalla sopracitata ordinanza commissariale. La nota di diffida del dirigente comunale è sospesa. La Omnia Gest Srl è stata rappresentata in giudizio dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, l’ordinanza è stata emessa dalla terza sezione del Tar salentino (Luigi Costantini, presidente, Antonella Lariccia, referendario, estensore, Maria Luisa Rotondano, referendario).

 

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